E’ un gravissimo reato sospendere dal lavoro i dipendenti non vaccinati

Dal nostro amico micro-biologo di Palermo, Dott. Massimo Coppolino:

CHIARIMENTI CIRCA LA DIRETTIVA MINISTERIALE SULLA SOSPENSIONE DAL LAVORO PER I NON VACCINATI:

voi non lo sapete, ma oltre che biologo, sono anche RSU ed un “vecchio sindacalista”; inoltre ho superato, senza prendere posto, due concorsi a dirigente ministeriale e sono un ex funzionario ministeriale. Per questo qui dico, sottoscrivo e confermo, assumendomi tutte le responsabilità di quanto scrivo: nessun lavoratore può essere sospeso, o spostato di ruolo, o può avere ridotto o tolto lo stipendio, se non per cause previste nel CCNl. La unica possibilità per il SOLO CAMBIO DI MANSIONE, è il riconoscimento da parte di una apposita commissione, dopo una opportuna istruttoria ( e non da parte del “medico competente”, figura che NON ESISTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO), della “non idoneità al lavoro”.Nessun altro, neanche il Giuduce del Lavoro, può intervenire in tal senso, figuriamoci il datore di lavoro o il Dirigente Scolastico! La vaccinazione non rientra tra gli obblighi contrattuali, ne può essere assimilata alla voce “resonsabilità e sicurezza sul luogo di lavoro” prevista nella L.81/08, poichè questa fa riferimaneto a dispositivi, messa in sicurezza dell’edificio, controlli sui macchinari, etc, ma MAI SULLA SALUTE PERSONALE DEI DIPENDENTI! Nessuno, ad esclusione di un magistrato nel pieno svolgimento delle sue funzioni giuridiche, può chiedervi di esporre un “green pass” o qualsiasi documento che attesti che siete vaccinati, poichè NESSUNO è autorizzato a chiedervi se siete vaccinati! Il green pass è illegale come atto di verifica della idoneità all’impiego ed è paragonabile al “libreto di vaccinazione” che da sempre usiamo. Si è mai visto che uno venga licenziato perchè non ha fatto uno dei vaccini OBBLIGATORI? e, allora, comee può esserlo per non aver fatto un vaccino NON OBBLIGATORIO? Ogni minaccia in tal senso da parte del datore di lavoro, del direttore, del dirigente scolastico, rientra nel reato previsto dall’art.629 del c.p., ovvero “estorsione2, reato punibile con la reclusione da 5 a 15 anni, perchè solo la modifica del contratto di lavoro, dopo consultazione con tutti i sindacati di base, potrebbe avere valoe se la vaccinazione fosse inserita come conditio sine qua non” per lavorare, ed, in ogni caso, questa non potrebbe avere valore retroattivo, poichè il vostro contratto di lavoro è stato stipulato quando valevano le condizioni previste dall’allora vigente CCNl, e nessun requisito può essere modificato con effetto retroattivo. Se, quindi, vi minacciano in tal senso, voi fatevelo mettere per iscritto, andate ad una caserma dei CC o in Procura e DENUNCIATELO! NESSUNO PUÒ OPPORSI E NON PRENDERE LA VOSTRA DENUNCIA! NEANCHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA! COSI’ COME, NESSUN MAGISTRATO PUO’ OPPORSI DI PROCEDERE CONTRO UN DATORE DI LAVORO CHE HA, PALESEMENTE, COMMESSO UN REATO DEL GENERE! Il vostro datore di lavoro finirà diritto in galera, voi riotterrete il posto di lavoro e, inoltre, il datore di lavoro vi dovrà dare un congruo risarcimento danni. Voi, a tale proposito, aggiungete il “carico”: chiedete i danni morali e psicologici derivanti dal sopruso che vi è stato perpretrato, così caricherete anche di pesantezza la pena inflitta.

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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia  Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di medici ed avvocati, formatosi con l’unico intento di collaborare per la ricerca e condivisione della Verità sui principali fatti di rilevanza sia nazionale, che europea, che mondiale]

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