NOVITÀ’! PER IL VACCINO SERVE LA PRESCRIZIONE MEDICA. ECCO COME E PERCHÉ. LEGGETE ATTENTAMENTE!!!

23 Dicembre 2021 – Redazione Co.Te.Li – Fonte: Byoblu

Mentre in Italia si impone l’obbligo vaccinale per le più vaste categorie e si invoca la vaccinazione dei lavoratori direttamente nelle aziende, emerge sempre più nell’opinione pubblica una certa perplessità circa la coerenza delle misure adottate finora.

Diversi ascoltatori ci hanno chiesto di approfondire il caso di una lettera inviata nei giorni scorsi dall’Agenzia Italiana del Farmaco al ministero dell’Interno per denunciare un “mail-bombing”, tradotto un bombardamento di email, alla casella di posta certificata della stessa AIFA. Un’azione che sarebbe stata sollecitata dal sindacato delle forze di polizia. ⤵️⤵️⤵️

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In quelle mail, che hanno intasato i server dell’Agenzia, centinaia di poliziotti hanno richiesto chiarimenti circa la necessità di ottenere ed esibire una prescrizione medica (ricetta) per la “vaccinazione” anti covid.

AIFA CONFERMA LA NECESSITÀ DI PRESCRIZIONE

L’AIFA nel lamentarsi con il Viminale, conferma nella sua nota che i quattro farmaci comunemente chiamati “vaccini Covid-19” sono attualmente autorizzati in via solo condizionata ed emergenziale, per l’emissione sul mercato e classificati dalla stessa AIFA come farmaci per i quali serve una prescrizione medica.

Com’è possibile che l’agenzia che sovrintende ai farmaci in Italia affermi questo, quando è sotto gli occhi di tutti che chiunque possa entrare in un hub vaccinale senza alcuna ricetta, firmare un consenso informato e ricevere la sua dose?

AIFA dice una cosa corretta, in quanto si rifà alle Decisioni europee di Esecuzione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (e centralizzata per tutta l’Unione Europea) di queste sostanze. Infatti, nell’Allegato al Punto B ⤵️⤵️⤵️

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Condizioni e limitazioni di fornitura e utilizzo) si legge testualmente: “Medicinale soggetto a prescrizione medica”.

L’AIFA stessa classifica questi farmaci come sostanze che necessitano di una approfondita e attenta valutazione e dunque cauta applicazione, considerato che si trovano ancora in uno stadio sperimentale.

Viene evidenziato nei documenti che allo stato attuale, infatti, non è confermata né l’efficacia né la sicurezza.

Infatti questi farmaci sono sul mercato, in quanto autorizzati in via emergenziale, ai sensi del Regolamento CE n. 507/2006, ovvero ancora in fase di completamento di studi farmacologici e test clinici.

Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, azienda produttrice di uno dei vaccini, ha recentemente dichiarato che :

“Se vuoi dati scientifici perfetti sulla sicurezza devi aspettare 10 anni. Noi ci siamo presi molti rischi finanziari, non l’avremmo mai fatto per un vaccino tradizionale”.

Per queste ragioni AIFA ha previsto che venga consentita la somministrazione in presenza del rilascio di una RRL, la Ricetta Ripetibile Limitativa evidentemente rilasciata da un medico specialista.

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VACCINI SOLO IN OSPEDALI O CENTRI ADEGUATI

Comunemente i farmaci sottoposti a ricetta ripetibile limitativa riportano la dicitura Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”.

Si tratta di quei medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati.

Ora, anche volendo, è davvero difficile equiparare, camperpalestrevaccino-busspiagge, tendoni, capannoni fieristici, con degli ospedali. In questi mesi abbiamo davvero visto di tutto con buona pace delle garanzie richieste per l’applicazione di sostanze del genere.

IL MEDICO VACCINATORE 

Però in questi contesti spunta la figura del “medico vaccinatore” che arruolato per raccogliere da perfetti sconosciuti le anamnesi auto-dichiarate, scritte a penna, su un modulo prestampato, prende delle decisioni sulla nostra salute.

Questo medico non dovrebbe limitarsi a discriminare un tipo di vaccino per fascia di età e sesso in base ad un sbrigativo modus operandi, ma dovrebbe per ogni paziente, avere la specializzazione necessaria per consigliare o meno il trattamento con una sostanza in fase di sperimentazione, i cui effetti avversi sono in continuo aggiornamento e potenzialmente ancora non noti.

ISTRUZIONI IMPARTITE A LIVELLO POLITICO

Invece nel piano vaccinale sono stati reclutati medici con le più disparate specializzazioni, che nella maggioranza dei casi fungono da meri esecutori di istruzioni impartite a livello politico a suon di protocolli che valutano la possibilità di esenzione dall’obbligo vaccinale solo nei pochi casi inseriti nel protocollo.

Quello che stride rispetto alla richiesta di prescrizione medica enunciata dalle autorità è la totale noncuranza rispetto alla condizione del singolo candidato alla vaccinazione, come per esempio l’esclusione della verifica della presenza di anticorpi nell’organismo.

Questa può essere intesa come una violazione dei requisiti della prescrizione medica.

Siamo sicuri di poter riconoscere i quattro farmaci anti-covid19 come utili alla prevenzione, ovvero immunizzanti dall’infezione da Sars-CoV2? Oppure sono utili solo alla prevenzione dello sviluppo grave della malattia?

IL PARADOSSO DELL’OBBLIGO E DELLA PRESCRIZIONE

Per tutto questo pare paradossale che venga considerato obbligatorio sottoporsi ad una vaccinazione con farmaci che per loro ‘natura sperimentale’ richiedono una prescrizione medica specialistica.

Le “specifiche strategie messe a punto dalle regioni” di cui parla AIFA nella sua nota al ministero dell’Interno o la creazione di hub vaccinali da parte della Struttura Commissariale, hanno prodotto una sola immunità certa: quella penale e civile dei medici vaccinatori e delle case farmaceutiche.

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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia  Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di professionisti (insegnanti, economisti, medici, avvocati, ecc.) formatosi con l’unico intento di collaborare per la difesa della libertà di espressione (art. 21 della Costituzione Italiana e art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea) e per la ricerca e condivisione della verità sui principali argomenti e fatti di rilevanza sia locale che globale]