IL CONSIGLIO DI STATO SALVA LA VIGILE ATTESA E IL PARACETAMOLO. SOSPESA LA SENTENZA DEL TAR

19 Dicembre 2022 – Redazione Co.Te.Li – Fonte:Byoblu

Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio del 16 gennaio che aveva annullato la controversa circolare sulle terapie domiciliari per il Covid.
La circolare in questione è quella del 26 aprile, che sostituiva e aggiornava quella pre-esistente del 30 novembre 2020. Nonostante i progressi fatti nella cura della malattia, e le esperienze mediche accumulate nei mesi, anche in questo aggiornamento non era indicata alcuna terapia per i casi lievi, ovvero fasi iniziali, della malattia. 

Si tratta della contestata vigile attesa con eventuale prescrizione del paracetamolo (Tachipirina) in caso di febbre. 
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L’esperienza clinica di tale trattamento di tipo sintomatico aveva evidenziato come proprio l’attendismo dal verificarsi dei primi sintomi anche lievi ne favoriva l’aggravarsi nel giro di qualche giorno. Inoltre l’uso di paracetamolo negli infetti da Sars Cov-2 era indicato come principale causa del consumo di glutatione, una sostanza presente nell’organismo indispensabile al sistema immunitario specialmente in presenza di malattie polmonari. 

In altre parole è stato accertato che il paracetamolo nello svolgere la sua azione antipiretica, predisponeva maggiormente l’organismo all’attacco del virus con la conseguente “tempesta di citochine”.

Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso del Comitato cure domiciliari sospendendo la circolare del ministero. In particolare il tribunale amministrativo aveva evidenziato come tale circolare fosse in contrasto con l’attività professionale demandata al medico in termini di scienza e deontologia professionale. 

Oggi però con un decreto monocratico firmato dal presidente Franco Frattini, il Consiglio di Stato, a cui si era appellato il dicastero del ministro Roberto Speranza, ha sospeso la decisione del Tar.
La decisione troverebbe fondamento nel fatto che nella circolare non vi fossero delle prescrizioni ma solamente delle ‘raccomandazioni’, cioè ad indicare comportamenti che secondo il ministero rappresentavano “le migliori pratiche”. 

In questo senso la Consulta si è espressa contro la decisione del Tar “non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale”

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