Decreti Covid incostituzionali – Le 5 ordinanze che saranno esaminate dalla Corte Costituzionale mercoledì 6 aprile

02 Aprile 2022 – Redazione

Pubblicato sul sito della Corte Costituzionale il Ruolo delle Cause in Camera di Consiglio che verranno trattate la prossima settimana. Mercoledì 6 aprile la Corte esaminerà ben 5 ordinanze in due distinti procedimenti (numeri di ruolo 3 e 4) che evidenziano gravi profili di incostituzionalità dei decreti in materia di“emergenza sanitaria” a causa del covid-19.

La prima ordinanza è la numero 57 del Giudice di Pace di Macerata che, tra l’altro, segnala il carattere autoritario e illegittimo dei decreti: “Appare  opportuno  evidenziare  che,  sin  dagli   albori   della cosiddetta «pandemia» Autorevoli Personalità del  diritto  quali  il Chiar.mo prof. Antonio Baldassarre – Presidente Emerito  della  Corte costituzionale – che il Chiar.mo prof. Sabino Cassese hanno  espresso le loro perplessità in ordine alla  validità  degli  atti  e  delle normazioni pullulanti in  maniera  caotica  ed  irrazionale,  tuttora operanti ed in fieri nella diffusività di produzione di atti e norme di variegata valenza in relazione al principio della gerarchia  delle fonti.  I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  appaiono essere strumenti incostituzionali, posto che detti provvedimenti  non hanno la potestas di limitare la libertà dei singoli  cittadini  ne’ imporre prescrizioni se non in via adesiva da parte dei  destinatari. Se poi si considera che il decreto Covid del 26 aprile  si  esprimeva riguardo ai parenti arrivando poi a considerare anche  i  «fidanzati» in via consolidata, aspetti che presentano discriminazioni per legami e rapporti affettivi distinti dalla famiglia ontologicamente  intesa, lascia emergere  come  si  sia  attuata  una  deriva  tendenzialmente autoritaria (e non autorevole sic!), fino  a  registrare  espressioni preoccupanti come «noi consentiamo», «noi permettiamo» in spregio  al rispetto dei dettami costituzionali. Ancora, le  contraddizioni  sono tali da consentire a pluralità di persone a recarsi nei supermercati sia pure con il distanziamento sociale ma non si è compreso  perchè ciò sia stato limitato (per un tempo) per  l’accesso  nelle  Chiese, dimenticando che la  persona  ha  sia  necessità fisiche  ma  anche spirituali. A ciò si  aggiunga  l’esigenza  anche  di  garanzia  del dovere di solidarietà ed i decreti appaiono avere approfittato della congiuntura – grave – con disposizioni costituzionalmente  di  dubbia legittimità. Si tenga poi, conto  del  contagio  e  trasmissibilità connesso all’uso della moneta  che  non  vede  alcuna  disciplina  al riguardo”. 

Inoltre, nella stessa ordinanza il Giudice si sofferma sul pressing mediatico e sulla mancata corretta informazione: “Il pressing mediatico  e  la  mancata  corretta  informazione  hanno certamente contribuito alla  dipendenza  mentale  ed  al  diritto  di libera valutazione e cognizione. I principi di proporzionalità ed adeguatezza.  Principio  fondamentale  dell’attività amministrativa  è  il principio di adeguatezza. Adeguatezza significa capacità di  un  determinato  livello  di governo di occuparsi dei problemi di  volta  in  volta  sottesi  alle competenze di cui trattasi.  Altro principio fondamentale è, poi, quello di proporzionalità, oggi affermato nell’art. 5 del Trattato UE, unitamente  al  principio di sussidiarietà. Tale principio vale  tanto  per  il  legislatore  quanto  per  la pubblica amministrazione, laddove essa  debba  esercitare  un  potere discrezionale bilanciando interessi.  In applicazione del principio in esame, dunque,  dovrebbe  essere impedito che siano adottate misure  di  protezione  eccessivamente  e ingiustificatamente invasive e restrittive delle libertà dei singoli e, nelle  ipotesi  di  compressione  di  libertà  economiche,  anche discriminatorie e distorsive della concorrenza. A tale proposito  non si può sottacere il danno subito dall’Italia com’è evidente  e  nei fatti,  di  rilevante  disagio  delle  persone  e   delle   famiglie. Particolarmente in ragione delle stringenti possibilità  di  accesso al credito, a chi si trova in condizione di  bisogno,  determinandosi la fattività di aiuti finanziari a chi ha già rispetto a chi invece non ha e si trova  pressocchè  nell’indigenza.  Ciò in  violazione all’art. 3, comma 2 della Costituzione. Va  poi  soggiunto  che  un’applicazione  o,  se  si  vuole,   un corollario importante del principio di proporzionalità si rintraccia nel principio di gradualità.  Le  due  dinamiche,  quella   della   sussidiarietà   e   quella dell’adeguatezza, sono destinate a funzionare in sinergia. Infine, il principio  di  sussidiarietà riguarda  le  relazioni organizzative tra amministrazioni al fine di assicurare una  corretta attribuzione di funzioni. Bilanciamento tra il principio di precauzione e il  principio  di proporzionalità. Posto che le misure precauzionali non  sono  basate  su  certezze assolute ma comportano un sacrificio spesso molto  elevato  di  altri valori, occorre che esse siano adottate attraverso  il  bilanciamento del principio di precauzione con il principio della proporzionalità. In questo modo le misure non risultano eccessivamente  onerose  e vi è una proporzione tra il grado di probabilità dei  rischi  e  di gravità dei danni temuti e il grado di  incisività delle  medesime misure sulle libertà antagoniste.  Bisogna, insomma, evitare che  l’applicazione  del  principio  di precauzione possa risolversi nell’adozione di blocchi generalizzati – come avvenuto – di attività di ogni tipo, non  fondati  su  adeguati riscontri scientifici, poiché tale situazione sarebbe, invero, posta in violazione del medesimo principio”.

Sala della Corte Costituzionale

Anche le ordinanze numero 156, numero 157 e numero 158 del Giudice di Pace di Fano evidenziano gravi illegittimità costituzionali dei decreti covid a partire dal delibera del Consiglio dei Ministri sullo “stato di emergenza” del 31 gennaio 2020.

Si legge, infatti, nelle ordinanze: “Osserva questo Giudice che le eccezioni svolte  dalla  ricorrente nell’ambito dell’opposizione all’ordinanza di che  trattasi  meritino il vaglio della Corte costituzionale poichè tali eccezioni attengono a questioni relative al  dubbio  di  legittimità  costituzionale  di posizioni normative.    

  – 1. La prima inerisce alla delibera dello stato di  emergenza  del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  in  quanto  alcuna  norma primaria  o  avente  efficacia  di  legge  ordinaria  attribuisce  al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di  emergenza per rischio sanitario.  L’art. 7, comma 1, lettera c), decreto legislativo n.  1/2018  è compreso nel codice della protezione civile e riguarda i casi in  cui la protezione civile è titolata ad intervenire in casi di  calamità od urgenza e non è quindi comparabile  con  la  dichiarazione  dello stato di emergenza previsto dalla Carta costituzionale.  La Costituzione  italiana  non  prevede  disposizioni  in  merito all’emergenza sanitaria: pertanto lo stato di emergenza sanitaria  è stato deliberato in forza della legge n.  225/1992  sulla  Protezione civile dal solo Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  il coinvolgimento nella decisione del Parlamento nonostante siano  state derogate libertà fondamentali, coperte da riserva di legge. L’art. 78 della Costituzione prevede lo stato di guerra: sancisce che il Parlamento decide lo stato di guerra conferendo al  Governo  i poteri  necessari  cioè  strettamente  proporzionati  all’evento  da fronteggiare. Si sarebbe potuto utilizzare questo modello uniformando lo  stato di guerra a quello di emergenza sanitaria: di tal  guisa  il  Governo non sarebbe stato libero di  emanare  atti  di  fonte  secondaria,  i decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  legittimati  da fonti primarie, i decreti-legge ex art. 77 della  Costituzione,  sono stati conferiti in tal modo poteri di amplissima discrezionalità al solo Presidente del Consiglio.      Per quanto riguarda le limitazioni ai  diritti  fondamentali,  si osserva come solo la legge può derogare a diritti costituzionalmente garantiti, affinchè la  decisione  restrittiva   sia   presa   dai rappresentanti dei cittadini.  Nel caso quindi di illegittimità della dichiarazione dello stato di  emergenza  per  motivi  di  ordine  sanitario  debbono  ritenersi illegittimi tutti i provvedimenti successivi adottati dal Governo che debbono essere dichiarati privi di efficacia ex tunc.

 

2. Eccepisce poi l’illegittimità del cosiddetto lockdown e cioè della  imposizione  di  un  obbligo  di  permanenza  domiciliare  che costituisce a  tutti  gli  effetti  una  restrizione  della  libertà personale vietata dalla Costituzione; si assume violato quindi l’art. 13 della Carta costituzione che  prevede  infatti  come  la  libertà personale  sia  inviolabile  e  quindi  non  può  ammettersi  alcuna restrizione  personale  se  non  per  atto  motivato   dell’autorità giudiziaria.

 

Sala della Corte Costituzionale – 3. Eccepisce inoltre  il  mancato  rispetto  dell’art.  16  della Costituzione in quanto le  limitazioni  previste  dallo  stesso,  pur riguardando motivi di sanità o di sicurezza, non possono  consentire il divieto di libera circolazione e soggiorno in tutto il  territorio nazionale, ma solamente in luoghi particolari in cui  vi  è  rischio per la sanità pubblica.  

– 4.  Deve  inoltre  ravvisarsi  nella  fattispecie  in  esame   la violazione dell’art. 2 della Costituzione essendo violato il  diritto alla libertà dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità.       

– 5. Deve ravvisarsi la violazione dell’art. 4  della  Costituzione in quanto le norme adottate violano il diritto al lavoro impedendo di fatto al  soggetto  di  espletare  la  propria  attività  lavorativa costringendolo nelle proprie abitazioni. 

 Tutte queste questioni appaiono rilevanti ai fini della decisione del presente Giudizio o non manifestamente infondate;  appare  quindi che per le disposizioni normative sopra indicate  vi  sia  dubbio  di legittimità costituzionale in quanto violate le  disposizioni  della Costituzione sopra indicate; articoli 2, 4, 13, 16, 77 e 78″.   

Infine l’ordinanza numero 141 del Tribunale di Reggio Calabria sottolinea l’illegittimità costituzionale della misura della quarantena.

In particolare, la sezione penale, solleva, in riferimento all’articolo 13 della Costituzione,  questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16  maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74. L’art. 1, comma 6, stabilisce che è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della  quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19,  fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo  destinata; il censurato art. 2, comma 3, prevede che la violazione della misura di cui all’art. 1, comma  6, è punita ai sensi dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, salvo che il fatto costituisca  violazione dell’art. 452 cod. pen. o comunque più grave reato.
Il giudice rimettente denuncia la lesione  della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall’art. 13 della Costituzione, ritenendo che la quarantena obbligatoria in questione attenga alla libertà personale e non alla libertà di  circolazione, tutelata dall’articolo 16 della Costituzione. Al riguardo, osserva il Giudice, l’articolo 1,  comma 6, del decreto-legge n. 33 del 2020, infatti, non imporrebbe un divieto di recarsi in  determinati luoghi ma un divieto di muoversi a determinati soggetti.
Ad avviso del Tribunale di Reggio  Calabria il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in questione avrebbe un contenuto  assolutamente identico a quello della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta ai sensi  dell’articolo 284 del codice di procedura penale, e della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter della legge 26 luglio  1975, n. 354, anzi, il regime denunciato sarebbe anche più restrittivo, non  essendo nemmeno prevista un’autorizzazione ad allontanarsi provvisoriamente per provvedere alle  indispensabili esigenze di vita. Tuttavia, evidenzia ancora il Tribunale, le due misure poste a confronto  vengono stabilite dal Giudice mentre la misura denunciata è stabilita dall’autorità sanitaria, nonostante  comporti, al pari delle altre due misure, la privazione o quantomeno la limitazione della libertà  personale del soggetto che vi è sottoposto.
L’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale  imporrebbe, conclude l’ordinanza, che anche il provvedimento di adozione del divieto in questione,  comportando una restrizione della libertà personale, debba essere adottato o soggetto a convalida da  parte dell’autorità giudiziaria.