VACCINO: MULTA OVER 50 VADEMECUM
05 Aprile 2022 – Redazione- Avv. Fusillo
1. A chi si applica l’obbligo di vaccinazione?
Il nuovo obbligo introdotto dal decreto-legge 1/2022 si applica a tutti coloro che abbiano già compiuto 50 anni di età o che li compiranno entro il 15 giugno 2022 e che siano residenti nel territorio della repubblica italiana indipendentemente dalla loro cittadinanza. Chi può, quindi, al fine di sottrarsi all’obbligo è opportuno che sposti la residenza in un paese estero (vedi strategia A).
2. Da quando si applica l’obbligo?
L’obbligo di avviare la vaccinazione con il primo ciclo decorre dal 1° febbraio 2022. Dal 15 febbraio 2022, al fine di accedere al luogo di lavoro gli ultracinquantenni residenti in Italia devono possedere il c.d. super green pass (certificato verde Covid-19 rafforzato) e, pertanto, essere nelle seguenti alternative condizioni:
– avere completato il ciclo primario di vaccinazione o, scaduto il termine di efficacia del primo ciclo, avere effettuato anche la dose di richiamo (terza dose o booster),
– essere guariti dalla malattia Covid-19,
– avere un’esenzione dal vaccino attestata dal medico di base (MMG medico di medicina generale) oppure dal medico vaccinatore.
L’obbligo dura fino al 15 giugno 2022.
3. Come possono comportarsi gli ultracinquantenni?
Strategia A: Residenza all’estero
Al fine di sottrarsi all’obbligo è opportuno che chi può sposti la residenza in un paese estero. Lo spostamento della residenza in un paese dell’Unione Europea è solitamente molto facile. L’importante è iscriversi anche all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero). Le istruzioni per farlo si trovano solitamente sul sito del Consolato italiano competente per il luogo dove ci si è trasferiti.
La residenza anagrafica non ha nulla a che vedere con quella fiscale. Si può, ad esempio, essere residenti all’estero ma lavorare e pagare le imposte in Italia. Solo che in questo caso, non essendo soggetti all’obbligo di cui all’art. 4 quater del decreto-legge 44/2021 non ci sarà bisogno, per l’accesso ai luoghi di lavoro, di esibire il cosiddetto super green pass poiché questo è necessario, secondo le disposizioni dell’art. 4 quinquies del decreto-legge 44/2021 solo per chi sia obbligato a vaccinarsi ai sensi dell’art. 4 quater e, quindi, solo ai residenti.
Questo non vale per le categorie che hanno l’obbligo di vaccinazione (es. insegnanti, militari, sanitari) e non permette di aggirare altri obblighi, come ad esempio per il viggio in treno o aereo.
Questa strategia può essere attuata anche dopo essere stati sospesi: ottenuta la residenza all’estero saremo automaticamente reintegrati a lavoro.
Strategia B: Ignorare l’obbligo di vaccinazione
La prima possibilità per tutti gli ultracinquantenni è semplicemente quella di ignorare l’obbligo di vaccinazione. Tutti coloro che non abbiano un lavoro dipendente o autonomo che richieda l’uso del super green pass possono semplicemente disinteressarsi dell’obbligo di vaccinazione e l’unico rischio che avranno è quello della multa di 100 euro. I titolari di partita IVA che lavorino per conto proprio (artigiani, professionisti che non rientrino tra le categorie che hanno un obbligo di vaccinazione, titolari di negozi, esercizi commerciali, ambulanti ecc.) non hanno l’obbligo di essere muniti del green pass (in qualsiasi versione) per accedere al luogo di lavoro di cui sono titolari e, quindi, che abbiano compiuto o meno i cinquanta anni, possono continuare a lavorare senza ostacoli. Questo purtroppo non vale per pure essendo autonomo (ad es. a partita IVA) lavora presso la sede del suo datore di lavoro.
Le eventuali sanzioni amministrative irrogate ai titolari di attività sono illegittime e potranno essere contestate prima in sede prefettizia mediante l’invio di osservazioni e poi, se il prefetto dovesse confermare la sanzione, mediante impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto dinanzi al Giudice di Pace.
Vi ricordiamo, inoltre, che il datore di lavoro non è obbligato a sospendere i propri dipendenti: è libero di scegliere di non farlo, ma spesso non lo sa! Un’altra valida strategia è quella di parlarci e spiegarglielo, sia a priori, sia dopo aver applicato la strategia C. Per informazioni sul non-obbligo di sospendere vi rimandiamo al Vademecum per datori di lavoro.
Strategia C: creare difficoltà al centro vaccinale
L’obbligo vaccinale introdotto dal governo per gli ultracinquantenni riguarda dei farmaci soggetti a monitoraggio addizionale (c.d. “farmaci sperimentali”). Prima di recarsi al centro vaccinale è utile scrivere alla farmacia o al centro vaccinale la lettera con la richiesta di informazioni e chiarimenti che è allegata qui accompagnata dal consenso informato allegato qui.
N.B.: la lettera va mandata con raccomandata a/r o pec.
A questo punto, qualche giorno dopo aver inviato la lettera oppure il giorno dell’appuntamento nel caso in cui si sia preso un appuntamento a data fissa è opportuno andare presso la farmacia o il centro vaccinale. Non è necessario essere accompagnati da un avvocato. È utile andare con un accompagnatore che potrà fare da testimone. In ogni caso è bene registrare quanto accade presso il centro vaccinale, anche di nascosto tenendo un registratore vocale (va bene anche quello dei telefoni cellulari) acceso in tasca o in borsa. Ovviamente le registrazioni servono per la difesa in giudizio e non potranno essere divulgate.
Occorre portare con sé la copia della lettera di richiesta di informazioni con il consenso informato unitamente alla prova della spedizione a mezzo pec o raccomandata. A questo punto è opportuno chiedere al vaccinatore di procedere all’anamnesi (cioè alle richieste al paziente circa le sue condizioni cliniche e di salute). È ovvio che chiunque abbia una storia di allergie ai farmaci, shock anafilattico, intolleranze o reazioni avverse ai farmaci, chiunque abbia fatto altri vaccini (ad esempio l’antitetanica) in tempi recenti, chiunque sia in cura con farmaci, con particolare riferimento al cortisone, deve fare presenti queste circostanze al vaccinatore, anche se non sono state ritenute idonee per un’esenzione dal medico di medicina generale.
Una volta completata l’anamnesi occorre chiedere al medico vaccinatore anzitutto che risponda ai quesiti già inviati con la richiesta di consenso informato e comunque che consegni al paziente una prescrizione (ricetta medica). Normalmente nei centri vaccinali o nelle farmacie i medici di rifiutano di consegnare la ricetta medica. Ciò è illegittimo perché la prescrizione medica è richiesta dalle determine AIFA di autorizzazione all’immissione condizionata in commercio dei vaccini contro la malattia Covid-19 (prescrizione RRL – ricetta ripetibile limitativa). Sarà opportuno avere con sé le stampe delle determine AIFA e far notare al vaccinatore che su tutte all’ultima pagina è previsto: “Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL) da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle Regioni.”
Ad esempio, tutti coloro che abbiano un’assicurazione sulla vita o contro gli infortuni potranno sottolineare che senza prescrizione, in caso di danno, avrebbero grandi difficoltà ad ottenere gli indennizzi per cui la ricetta medica è necessaria anche per questo.
Al centro vaccinale si rifiuteranno di rilasciare informazioni o documenti ma insisteranno affinché il paziente sottoscriva il modulo di consenso. A questo punto si può scrivere a mano sotto al modulo di consenso, sopra allo spazio per la firma quanto segue: “Non presto il consenso al trattamento che mi viene imposto obbligatoriamente e sotto la minaccia di perdere il lavoro e di essere multato. Faccio presente di non essermi recato presso il centro vaccinale di mia spontanea volontà ma perché vittima di un’estorsione che mi riservo di denunciare in sede penale.”
A questo punto occorre chiedere alla farmacia o al centro vaccinale di rilasciare una dichiarazione scritta del seguente tenore:
“Il sottoscritto [indicare il nome del medico] dichiara di non poter rilasciare la prescrizione medica del vaccino [indicare il nome del vaccino] per il/la signor/a [indicare il nome del paziente] e di non poter rispondere alle richieste di cui al modulo di consenso informato inviato a mezzo pec.]”
Se ci sarà un rifiuto di sottoscrivere il documento risulterà dalla registrazione e comunque ne prenderà nota il testimone.
In ogni caso è essenziale chiedere ed annotare il nome e cognome delle persone con le quali si parlerà (medico vaccinatore, farmacista, infermiere ecc.). Non possono rifiutarsi di fornire il nome.
In caso di totale chiusura dei medici del centro vaccinale al rilascio di qualsiasi tipo di dichiarazione scritta è possibile chiedere l’intervento delle forze dell’ordine (polizia o carabinieri) affinché un pubblico ufficiale verbalizzi quanto accade al centro vaccinale e cioè: – identifichi tutte le persone, ivi compreso il medico vaccinatore, – verbalizzi che non viene data risposta alle domande fatte al centro vaccinale (potrete lasciare alle forze dell’ordine una copia della pec o della raccomandata inviata perché sia allegata al verbale), – verbalizzi che non viene rilasciata una prescrizione medica.
Tutto ciò che c’è da fare e da sapere è descritto in questo video.
Presentarsi avendo stampato ed a disposizione:
1- Il consenso informato predisposto dallo Studio Fusillo
2- Le 5 determine AIFA che prevedono la prescrizione medica dei vaccini (si trova scritto all’ultimo punto dell’ultima pagina): Pfizer – Astrazeneca – Moderna – J & J – Novavax
Sono possibili 2 esiti distinti:
1. Il medico vaccinatore non ritiene di assumersi la responsabilità di effettuare la vaccinazione e rilascia un certificato di differimento o esenzione della vaccinazione. Con questo certificato si ottiene il Super Green Pass e non si è più soggetti all’obbligo vaccinale fino alla scadenza del certificato.
2. Il medico vaccinatore non rilascia nulla, ma noi abbiamo la registrazione o/e il verbale delle forze dell’ordine.
Che fare se il medico vaccinatore, preso atto delle mie condizioni cliniche mi prescrive degli esami o dice che devo essere vaccinato/a in ambiente protetto (ospedale con struttura di rianimazione in caso di shock anafilattico)?
Il certificato del medico che prescrive ulteriori analisi è un certificato di differimento del vaccino. Il certificato esenta chi lo ha dall’obbligo di vaccinarsi sino al completamento delle analisi.
In caso di indicazione di effettuare il vaccino in ambiente protetto occorre ripetere tutta la sequenza già utilizzata per il centro vaccinale e, quindi, inviare la richiesta di consenso informato e rivolgere al medico vaccinatore nell’ambiente protetto le stesse cose chieste presso il centro vaccinale.
4. A cosa serve la strategia attuata presso il centro vaccinale?
Lo scopo della strategia presso il centro vaccinale è quello di ottenere un documento dal quale risulterà che la vaccinazione non è stata possibile perché mancano le informazioni e la prescrizione medica. Questo documento potrà essere utilizzato quando il datore di lavoro vorrà sospendere il lavoratore ultracinquantenne per mancata vaccinazione. Pertanto, dopo l’accesso al centro vaccinale e prima del 15 febbraio 2022 è opportuno che i lavoratori ultracinquantenni inviino ai loro datori di lavoro la lettera allegata qui.
5. Posso chiedere un assegno alimentare durante la sospensione?
Solo i pubblici dipendenti possono chiedere l’assegno alimentare ai sensi dell’art. 82 del Testo Unico n. 3/1957. Questa regola non vale per l’impiego privato. Il modello di lettera per chiedere l’assegno alimentare è allegata qui.
6. Come funziona il procedimento sanzionatorio (multa dei 100 euro)?
Per prima cosa guarda il video specificatamente dedicato a questo tema.
La nuova norma prevede una multa di 100 euro per gli ultracinquantenni che non si vaccineranno. Si tratta di una multa, cioè di una sanzione amministrativa. Non ha natura penale, non va sul casellario o su alcun registro.
L’Agenzia delle Entrate verifica tramite la banca dati della tessera sanitaria chi è vaccinato e chi no. Ricordiamo a tutti, quindi, di oscurare il fascicolo sanitario elettronico. È una difesa in più che potrà essere utilizzata perché l’accesso illegittimo alle banche dati potrebbe essere denunciato come violazione dei diritti alla privacy anche se la norma prevede che l’Agenzia delle Entrate abbia diritto ad accedere alla banca dati. Ci sono, però, dei profili di illegittimità dell’accesso in base alla normativa dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione a tutti coloro che risulteranno non vaccinati invitandoli a comunicare entro dieci giorni alla Azienda Sanitaria di appartenenza e all’Agenzia delle Entrate le ragioni per la mancata vaccinazione. Un modello di risposta è disponibile qui. (versione documento aggiornata al 5 Aprile 2022)
A questo punto l’Agenzia delle Entrate ha 180 giorni per trasmettere agli ultracinquantenni renitenti all’obbligo di vaccinazione un avviso di addebito (analogo ad una cartella esattoriale) con l’irrogazione della multa prevista di 100 euro. Contro l’avviso è possibile ricorrere al Giudice di Pace della città di residenza entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso. Trattandosi di una sanzione di valore inferiore ad euro 1.100 non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato e sarà possibile difendersi da soli. Pubblicheremo degli schemi di ricorso al Giudice di pace quando arriveranno le prime multe.
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