INPS PREDONA. PER RISPARMIARE TOGLIE L’ASSEGNO AGLI INVALIDI CHE SVOLGONO UN “LAVORETTO”
FONTE: Alessandra Servidori/Il Sussidiario.net
L’Inps, facendosi scudo con la giurisprudenza, ha deciso di cancellare l’assegno per gli invalidi che hanno un lavoretto con compenso fino a 400 euro al mese.
Invalidi e disabili sempre più lasciati soli. L’Inps in difficoltà finanziaria batte cassa e così ritarda su tutto e cannibalizza là dove si apre un varco. In ritardo con l’Assegno unico per i figli, in ritardo con le pratiche di richiesta di invalidità di prima istanza e revisione (sono due milioni giacenti presso Inps) che devono essere espletate da Inps e commissioni Asl; in ritardo sull’assunzione di medici promessi (sono solo 300 in tutta Italia che dovrebbero fare le visite di controllo per falsi certificati di malattia – che ora aumentano a dismisura per la lotta contro il vaccino); in ritardo sui controlli di chi percepisce indebitamente il Reddito di cittadinanza. In ritardo e confuso l’Istituto come mai prima d’ora. E però si affretta a infierire su chi svolge dei lavoretti togliendo il “sostanzioso assegno” di invalidità.
Lo dice l’Inps nel messaggio 3495 del 14 ottobre scorso. In altri termini, a partire da quella data l’Istituto di previdenza non erogherà più i 287,09 euro al mese per 13 mesi a chi ha una percentuale di invalidità tra il 74% e il 99% (dunque invalido non totale) e nel frattempo lavora. Dove per lavoro si intende lavoretto da 400 euro mensili al massimo. Una cifra che consente di stare nel tetto annuo di 4.931 euro, considerato sin qui compatibile con l’assegno di invalidità. Ora non più. Ma cos’è cambiato dal 2008 quando lo stesso Inps ammetteva che «l’esiguità del reddito impedisce di ritenere che vi sia attività lavorativa rilevante». Ovvero: se il lavoro non è stabile e non viene superata la soglia di reddito minimo personale, allora lavoretto e assegno possono convivere. L’istituto oggi però si adegua alle numerose sentenze della Corte di Cassazione, che sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermano che “il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio”.
Dunque l’assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario, il cui onere della prova è a suo carico. Una decisione illogica, giuridica e sociale che preclude al disabile disoccupato o inoccupato, ma svolge una piccola attività lavorativa percependo un reddito bassissimo, la possibilità di ricevere una prestazione economica istituita proprio per sostenere la persona disabile che è in cerca di un lavoro stabile e risulta completamente privo di reddito. Si punisce chi svolge attività occasionali, precarie con un reddito inferiore a quello già previsto per avere diritto all’assegno di invalidità civile.
La persona disabile che ha un reddito ad esempio proveniente dalla locazione di un appartamento, e che non raggiunge la soglia di accessibilità al beneficio dell’assegno mensile, ha diritto a ottenerlo. Mentre chi ha un reddito da lavoro, seppur basso, e che non raggiunge il limite previsto dalla legge invece non ne avrà diritto. Inoltre, avrà conseguenze negative sulle possibilità dei giovani disabili di intraprendere un percorso di inclusione sociale grazie a brevi occasioni di lavoro. In pratica, a migliaia di ragazzi verrà impedito di svolgere minimi lavoretti. Precari e poco pagati. Lavori che preludono magari a un’occupazione stabile e compiutamente remunerata. Ciò consentirebbe loro di rinunciare all’assegno di invalidità e di avviare una reale integrazione.
Inps appoggiandosi alla giurisprudenza si fa scudo e modifica il contenuto sociale di norme che hanno grande valore per la dignità dei disabili. Un comportamento di discriminazione nei confronti degli invalidi civili, per i quali è necessario impostare azione di tutela contro tale decisione e per l’approvazione di una norma interpretativa che ponga fine a un comportamento illegittimo.
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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di medici ed avvocati, formatosi con l’unico intento di collaborare per la ricerca e condivisione della Verità sui principali fatti di rilevanza sia nazionale, che europea, che mondiale]
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