PANDEMIA: UN PROBLEMA BIOGIURIDICO. FACCIAMO IL PUNTO SUL GREEN PASS
2 novembre 2021 – di Pier Luigi Ciolli
A partire dal 15 ottobre 2021, il green pass è diventato obbligatorio per tutti i lavoratori. Il Governo ha approvato due dpcm con le linee guida sui controlli del certificato. Per i lavoratori della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori del servizio privato. Come sostenuto da molti autori, mezzi di controllo di tale natura, comunque, comportano il reale rischio “che misure temporanee di sorveglianza accettate inizialmente per limitati periodi emergenziali diventino progressivamente prassi e consuetudini delle nostre società, modificando i rapporti interpersonali e, soprattutto, il rapporto bio-politico dei cittadini con l’autorità e lo Stato” [1].
Il green pass appare, quindi, un dispositivo giuridicamente problematico sotto tre profili: sanitario, normativo, assiologico.
Il profilo sanitario
Sotto il primo profilo, il green pass appare difficilmente giustificabile per due ragioni: se il vaccino evita il contagio, il green pass appare inutile poiché la garanzia è offerta dalla somministrazione e non certo dalla certificazione; se, invece, il vaccino non evita il contagio, il green pass è inutile dal momento che anche il titolare del green pass potrebbe essere veicolo di infezione l come colui che ne fosse sprovvisto avendo entrambi la medesima carica virale [3].
È, dunque, illogico ritenere il green pass legato alla diminuzione del contagio e talmente necessario da potersi pretendere una restrizione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Il profilo normativo
Sotto il secondo profilo, posta la mancanza di una obbligatorietà generalizzata del vaccino anti Covid-19, sorge spontaneo chiedersi se l’utilizzo del green pass costituisca una forma di obbligo vaccinale di fatto [4].
L’obbligo introdotto tramite il green pass è un L modo per indurre la popolazione a vaccinarsi senza le cautele giuridiche opportune che sono necessarie in uno Stato di diritto, specialmente alla luce del principio personalistico che informa l’intera Carta costituzionale. L’articolo 32 della Carta fondamentale, infatti, stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, chiarendo in modo inequivoco, che soltanto per legge dello Stato si può imporre un trattamento sanitario obbligatorio alla popolazione. L’obbligo vaccinale di fatto, a differenza dell’obbligo vaccinale di diritto, non tutela la popolazione poiché aggira il problema degli eventuali indennizzi per coloro che dovessero subire gli effetti collaterali della vaccinazione [5].
Emergono, infine, ulteriori profili di carattere sistematico. Con l’approvazione del green pass si assiste ad un capovolgimento dell’ordine delle fonti e degli atti che fino ad ora ha contraddistinto il sistema giuridico italiano, per cui dalla sua entrata in vigore non sono più valutate l’effettività, l’efficacia e la legittimità di un certificato alla luce dei diritti fondamentali, ma sono l’effettività, l’efficacia e la legittimità dei diritti fondamentali valutate alla luce di un certificato con evidente stravolgimento di ogni gerarchia dei principi giuridici.
Il profilo assiologico
Sotto il terzo profilo, occorre chiedersi se si possono privare dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti alcuni soggetti per tutelare quelli di altri.
Santoro Passarelli, evidenziando il ruolo centrale del principio personalistico che informa la Costituzione, ha chiarito che la Costituzione contiene un lungo elenco di libertà, che non possono essere tolte alla persona e sono inviolabili da parte dello stesso Stato [6].
Per quanto la stessa Costituzione consenta delle limitazioni, non ammette anche le eventuali soppressioni, come pare fare l’introduzione del L Green pass che esclude dalle attività lavorative o ricreative chi è sprovvisto di una copertura vaccinale, in un contesto normativo che non prevede l’obbligo vaccinale anti Covid-19 come misura generalizzata di salvaguardia della pubblica incolumità.
Le misure anti-pandemiche, per quanto emergenziali o eccezionali, devono essere sempre incorniciate all’interno della struttura dello Stato di diritto, per evitare di essere essenzialmente
anti-giuridiche [7].
Note bibliografiche
[1] Carlo Blengino, Tecnologie di sorveglianza e contenimento della pandemia, in “Questionegiustizia”, 2/2020, p. 2
[2] A. R. Vitale, Del green pass, delle reazioni avverse ai vaccini e di altre cianfrusaglie pandemiche come problemi biogiuridici: elementi per una riflessione, Giustizia Insieme, 15 settembre 2021, disponibile all’indirizzo. https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-%20covid-19/1939-del-green-pass-delle-reazioni-avverse-ai-vaccini-e-di-altre-cianfrusaglie-%20pandemiche-come-problemi-biogiuridici-elementi-per-una-riflessione-di-aldo-rocco-vitale-%202?hitcount=
[3] Ibidem
[4] Ibidem
[5] Corte Costituzionale, sentenza numero 5 del 18 gennaio 2018. Si veda. https://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=35616. [6] F. Santoro Passarelli, Libertà e Stato, in Iustitia, 3/1957, p. 209 e ss.
Costituzione. [7] Tribunale di Reggio Emilia, sentenza numero 54 del 27 gennaio 2021. Si vedE] Tribunale di Reggio Emilia, sentenza numero 54 del 27 gennaio 2021. Si veda
http://agam- mi.it/dpcm-illegittimi-la-sentenza-n-54-del-27-1-2021-del-tribunale-di-reggio-emilia-alcune- riflessioni/
Fonte: http://www.studiocataldi.it/
Il green pass come problema biogiuridico https://www.studiocataldi.it/articoli/43047-il-green-%20pass-comeproblemabiogiuridico.asp#ixzz7B1zQpfkS
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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di medici ed avvocati, formatosi con l’unico intento di collaborare per la ricerca e condivisione della Verità sui principali fatti di rilevanza sia nazionale, che europea, che mondiale]
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