I GIUDICI AMMINISTRATIVI SICILIANI DEMOLISCONO L’OBBLIGO VACCINALE. L’ordinanza di remissione del Tribunale di Catania. LA QUESTIONE VA ALLA CORTE COSTITUZIONALE
24 marzo 2022 – Redazione
Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia ha deciso di portare dinanzi alla Corte Costituzionale le norme che impongono l’obbligo vaccinaleai lavoratori del settore sanitario.
Il massimo organo di giustizia amministrativa della Regione Sicilia non è la sola autorità giudiziaria ad aver richiesto una pronuncia dei giudici delle leggi.
L’ordinanza di remissione del Tribunale di Catania
Un giudice del lavoro del Tribunale di Catania ha sollecitato l’intervento della Corte Costituzionale, perché la legge che impone l’obbligo vaccinale prevede la sospensione dall’attività lavorativa senza retribuzione e sostegno economico di qualsiasi tipo per la persona che decide di non rispettare l’obbligo. La mancanza di ogni forma di tutela, secondo il giudice del Tribunale di Catania, contrasta con principi fondamentali della nostra Carta come il principio di solidarietà sociale sancito all’articolo 2 della Costituzione e su cui si basa il nostro ordinamento. Lo Stato non può abbandonare nell’indigenza dei cittadini che non hanno commesso alcun illecito, visto che la scelta di non vaccinarsi non configura un comportamento che possa dar adito a richiami disciplinari da parte del datore di lavoro.
Perché l’obbligo vaccinale può essere dichiarato illegittimo?
L’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia è entrata ancor più nel merito non soltanto giuridico, ma anche sanitario della possibile illegittimità dell’obbligo vaccinale.
Secondo i giudici del massimo organo di giustizia amministrativa siciliano sono diversi i motivi che dovrebbero portare la Corte Costituzionale a dichiararne l’illegittimità: il numero di eventi avversi, l’inadeguatezza della farmacovigilanza attiva e passiva, la mancata indicazione di esami medici da eseguire prima della vaccinazione (compresi i test di positività al virus) e il mancato coinvolgimento dei medici di base nella scelta di sottoporsi o meno alla vaccinazione.
Secondo il Consiglio di Giustizia amministrativa non sono rispettati dalla legge voluta dal governo Draghi i requisiti minimi per imporre un obbligo vaccinale, stabiliti dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Non vi è prova di un vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore ai danni per i singoli. Non vi è nemmeno prova della totale assenza di rischio o di rischi che rientrino in un normale margine di tollerabilità.
Accertato che questi farmaci non hanno un’efficacia duratura nel tempo, come dimostra la necessità di sottoporsi ai richiami vaccinali, i giudici hanno sollevato il dubbio che un numero indeterminato di dosi possa mettere a rischio la salute delle singole persone. Non sono state adottate infatti misure di precauzionecome analisi mediche precedenti all’inoculazione che possano segnalare un rischio per la salute di un individuo che si sottopone al vaccino. Non è infatti nemmeno obbligatorio, prima della vaccinazione, fare un test sierologico per capire se una persona ha già sviluppato gli anticorpi o sottoporsi al test per accertare la positività o meno.
giudici hanno anche osservato che non viene fatta da parte delle istituzioni un’analisi degli effetti avversi successiva alla vaccinazione, la cosiddetta farmacovigilanza attiva, che potrebbe tranquillizzare maggiormente le persone. Di contro “gli effetti avversi e fatali sono superiori alla media di altri vaccini obbligatori e non”, ha scritto il Consiglio.
Come si pronuncerà la Corte Costituzionale?
L’insieme di questi dati hanno portato i giudici amministrativi a sollevare il dubbio che l’obbligo non sia compatibile con la Costituzione e il rispetto della persona umana sancito nell’articolo 32 della Costituzione.
La sensazione è che, dopo questa ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa, la Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato avrà molta difficoltà a decidere nel senso della legittimità dell’obbligo vaccinale, se non sconfessando anni di sua consolidata giurisprudenza.
(Fonte: ByoBlu)
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