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10 Marzo 2022 – Redazione – di Walter Ferri – L’Indipendente

Zhao Lijian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha sollevato l’attenzione su un’ennesima insidia presente sul territorio ucraino, quella dei centri di ricerca biologica, centri che potrebbero facilmente cadere nelle mani di malintenzionati. Nello specifico, stando alle parole di Zhao, sui territori contesi sarebbero presenti ben 26 biolab collegati per vie traverse al Dipartimento della Difesa statunitense, dettaglio che certamente non mette in buona luce le manovre della Casa Bianca.

Il diplomatico di Beijing non ha mancato di chiedere spiegazioni a Washington, tuttavia perplessità affini sono state sollevate anche dagli stessi senatori americani, i quali hanno indagato lo stato delle cose scomodando la Commissione delle relazioni estere. In tale sede, Victoria Nuland, Segretaria di Stato, ha parzialmente confermato le voci di corridoio, evitando accuratamente di scendere nei dettagli.

«L’Ucraina ha centri di ricerca biologici, il che solleva preoccupazioni legate al fatto che le truppe e le forze russe possano voler assumere il controllo delle strutture», ha dichiarato Nuland. «Per questo motivo stiamo lavorando con gli ucraini per capire come possano prevenire che i materiali di ricerca finiscano nelle mani dell’esercito russo, qualora questi si avvicinasse».

Cosa ci sia dentro a quei laboratori, difficile a dirsi. Formalmente, le carte rivelano che gli USA abbiano deciso di sostenere attraverso il Department of Defense’s Biological Threat Reduction Program molteplici nazioni ex-sovietiche nell’ottica di sviluppare un programma di analisi di patogeni e tossine utile a contrastare epidemie «deliberate, accidentali o naturali». Uno scopo virtuoso che, accusano gli avversari politici, non è però necessariamente garanzia del mantenimento di un comportamento retto.

Come ci insegna il caso di Wuhan, questo genere di biolab custodiscono informazioni estremamente sensibili, quindi non è raro che i Governi preferiscano fornire risposte vaghe a domande specifiche e la trasparenza viene abbandonata in favore di un’omertà che finisce immancabilmente con il fomentare dubbi. La presenza dei laboratori di ricerca in Ucraina è stata dunque sfruttata negli ultimi anni da Russia e Cina per intavolare narrative pungenti, le quali sono state più recentemente abbracciate anche dagli influencer dell’alt-right statunitense, primo tra tutti da quell’Alex Jones noto per InfoWar.

Quello che sappiamo è che già nel 2020 la Security Service of Ukraine (SBU), l’Intelligence ucraina, aveva etichettato l’esistenza di biolab stranieri in terra ucraina come “fake news”, esplicitando che le strutture in questione fossero da considerarsi in tutto e per tutto in mano a Kiev, quindi strettamente sorvegliate dal Ministero della Salute locale e gestite in conformità alle leggi nazionali.

Una rassicurazione che certamente non è stata accolta dalla Russia, la quale, attraverso la portavoce Maria Zakharova, sta iniziando a intavolare una lettura dei fatti il cui scopo è suggerire che i laboratori in questione stessero creando armi biologiche coltivando peste, antrace e colera. A distanza impossibile stabilire se questa denuncia poggi su basi o se possa essere una strategia diplomatiche sostanzialmente analoga a quelle adottate in passato dagli Stati Uniti per invadere l’Iraq, ovvero assicurare l’esistenza di pericolosi armamentari in realtà inesistenti per giustificare l’azione militare.

09 Marzo 2022 – Redazione

L’Austria ha sospeso la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus. Lo ha deciso oggi il governo austriaco, come annunciato dal Ministro della salute Johannes Rauch e dalla Ministra per gli affari europei e costituzionali Karoline Edtstadler. I due politici hanno spiegato che con Omicron come variante «predominante», la vaccinazione obbligatoria «non è più proporzionata», riportano i media austriaci.

La base della decisione è il rapporto di una commissione di esperti, che si riunirà di nuovo tra tre mesi, quando la situazione verrà nuovamente valutata e verrà presa una nuova decisione. La vaccinazione obbligatoria, lo ricordiamo, era entrata in vigore all’inizio di febbraio. Tuttavia, non è mai stata emessa alcuna multa, poiché le violazioni dell’obbligo avrebbero dovuto essere punite a partire da metà marzo.

La vaccinazione obbligatoria era stata introdotta con una legge approvata a febbraio, che aveva reso l’Austria il primo paese occidentale a imporre un obbligo vaccinale per buona parte della popolazione. La sospensione, ha detto il governo, «ha effetto immediato»​. La legge prevedeva una prima fase di informazione della popolazione, in modo da dare il tempo ai non vaccinati di provvedere, e una seconda fase in cui le autorità avrebbero cominciato a comminare sanzioni. Questa seconda fase sarebbe dovuta iniziare il 15 marzo, con controlli a campione fatti dalle forze dell’ordine, ma la decisione del governo austriaco ne ha bloccato la partenza.

09 Marzo 2022 – Redazione

Si tratta di un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Alcuni sembrano preferirlo, quindi Novavax sarà presto un’opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi». Era il 10 febbraio scorso, quando il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, promuoveva con queste parole il nuovo siero anti-Covid destinato a convincere gli ultimi indecisi.

Flop vaccino Novavax

Per settimane è stato presentato come il vaccino della svolta definitiva, capace di vincere le resistenze di chi ancora non si è voluto sottoporre all’iniezione. I numeri della prima settimana, però, non sembrano aver sortito l’effetto sperato. Gli ultimi dati disponibili, aggiornati a ieri, segnavano 10.382 somministrazioni di Novavax in tutta Italia. L’1% delle scorte disponibili, pari 1.023.000 dosi. 

Fonte: Il Tempo

07 Marzo 2022 – Redazione

Il green pass rientra nella categoria dei certificati amministrativi e dunque è autocertificabile. Ne parliamo con l’Avvocato Angelo Di Lorenzo, presidente dell’ALI (Associazione Avvocati Liberi)

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) stabilisce che tutti i cittadini che entrano in contatto con le pubbliche amministrazioni e con gli esercenti di pubblici servizi (poste, banche, trasporti, etc.) possono sostituire i certificati amministrativi formali concernenti stati, qualità personali e fatti, con dichiarazioni sostitutive dei certificati medesimi, che hanno la stessa validità temporale dell’atto che vanno a sostituire.

Il certificato verde covid-19, ribattezzato dalla Legge 11/22 con il nome mediatico green-pass, rientra nella categoria dei certificati amministrativi di cui all’art. 1 lett. f) DPR 445/2000, definito come il documento rilasciato da una pubblica amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

Il green pass è un certificato (digitale o cartaceo) rilasciato da una Pubblica Amministrazione per l’accertamento, attestazione e l’informazione a terzi dell’avvenuta vaccinazione da anti-SARS-CoV-2 o dell’avvenuta guarigione da COVID-19 o dell’effettuazione di test di screening con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti o, infine, dell’avvenuta guarigione dopo la somministrazione del vaccino, ma diciamolo subito che esso non è un certificato medico o sanitario, in quanto non rilasciato da medici o da sanitari i quali, invece, dopo aver formato il certificato medico vero e proprio (il referto di tampone negativo o di vaccinazione o di guarigione) trasmette i dati del referto alla pubblica amministrazione attraverso un’operazione materiale di inserimento nel sistema informatico “Tessera Sanitaria” che li raccoglie, li archivia e, sulla base della loro elaborazione, rilascia un certificato amministrativo (il green pass appunto).

L’art. 40 DPR 445/2000 stabilisce che le certificazioni amministrative “sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47″.

A questi due articoli corrispondono due tipologie di certificati sostitutivi, ossia:

– L’art. 46 D.P.R. 445/2000, rubricato “dichiarazione sostitutiva di certificazione” – anche detta autocertificazione – consente di autocertificare gli stati, le condizioni e le qualità tassativamente indicate nel lungo elenco della norma (es. nascita, residenza, iscrizioni ad albi, esistenza in vita, etc.).

L’art. 47 D.P.R. 445/2000, invece rubricato “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”, stabilisce che “fatte salve le eccezioni espressamentepreviste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà“, ossia mediante una dichiarazione sottoscritta dall’interessato e presentata personalmente insieme alla copia di un documento di identità, oppure trasmesse via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ed è esattamente questo lo strumento normativo da utilizzare per autocertificare il green pass, ossia lo stesso strumento utilizzato sino all’aprile 2021, quando la normativa pandemica pretendeva dal cittadino di autocertificare dei presupposti legali richiesti per “uscire di casa”, a condizione che non ci fosse una condizione di salute sospetta, quale una temperatura corporea superiore a 37.5°, presenza di sintomi, di quarantena, isolamento o contatti con positivi, anch’essi debitamente autocertificati.

Che l’autocertificazione sia utilizzabile per sostituire il certificato amministrativo green pass lo dimostra non solo l’esistenza della legge che lo ammette, ma anche l’intero plesso della normativa pandemica del governo Conte-bis (che la richiedeva con dpcm e decreti legge che pubblicavano fac-simile sui siti istituzionali di alcuni ministeri), salvo poi cadere nell’oblio con l’avvento del green pass utilizzato dal governo Draghi, senza però che fosse esclusa espressamente per legge – come prevede l’art. 47 comma 3 DPR 47/2000 – la possibilità di sostituzione del certificato amministrativo con l’autocertificazione.

Che l’autocertificazione sia utilizzabile per sostituire il certificato amministrativo green pass lo dimostra non solo l’esistenza della legge che lo ammette, ma anche l’intero plesso della normativa pandemica del governo Conte-bis (che la richiedeva con dpcm e decreti legge che pubblicavano fac-simile sui siti istituzionali di alcuni ministeri), salvo poi cadere nell’oblio con l’avvento del green pass utilizzato dal governo Draghi, senza però che fosse esclusa espressamente per legge – come prevede l’art. 47 comma 3 DPR 47/2000 – la possibilità di sostituzione del certificato amministrativo con l’autocertificazione.

Avv. Angelo Di Lorenzo

Anzi, al contrario, l’attuale esecutivo – dopo un rapido passaggio nel d.p.c.m. “capienze” dell’ottobre 2021 ove affermava che “a legislazione vigente” il green pass non sarebbe autocertificabile -, con l’art. 6 decreto-legge n. 5 del 4.2.2022 si è prevista l’espressa possibilità di autocertificare la condizione di negatività degli studenti in regime di autosorveglianza, facendo un tampone antigenico in autosomministrazione (cioè “a casa”) e autocertificando l’esito, a dimostrazione che se l’autocertificazione viene utilizzata per la p.a. – nella specie la scuola – per l’esercizio del diritto, allo stesso modo deve essere utilizzato per esercitare ogni diritto subordinato all’accertamento tamponale (green pass base).

In conclusione, a legislazione vigente il certificato amministrativo green-pass, non essendo un certificato medico (non autocertificabile ai sensi dell’art. 49 DPR 445/2000) ed in assenza di espressi divieti normativi, può essere sostituito nei rapporti con la P.A. e con i gestori dei pubblici servizi attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di cui all’art. 47 DPR 445/2000.

Come si autocertifica il green pass, l’ALI ha predisposto un modello?

Si effettua con la dichiarazione di cui all’art. 47 DPR 445/2000 con cui si dichiara di non versare in condizioni di salute compromesse, di non avere 37,5°, di non essere in quarantena, di non avere avuto contatti diretti con positivi, di non avere sintomi che possano far sorgere il sospetto di un contagio ed, in ultimo, di essersi autosomministrato il test antigenico rapido nelle precedenti 48 ore con esito negativo.

L’autosomministrazione del test antigenico rapido può essere fatta in autonomia, purché nelle 48 ore precedenti e preferibilmente con strumenti validati in commercio, meglio se acquistati in farmacia conservando lo scontrino.

Tale autocertificazione potrà essere esibita al posto del green pass per accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass base, corredando l’autocertificazione con una copia del documento di identità.

Avvocati Liberi ha pubblicato sul proprio sito: ⤵️

http://www.avvocatiliberi.legal/

un fac-simile di un’autocertificazione di cui all’art. 47 DPR 445/2000 facilmente scaricabile ed editabile al seguente link:

http://avvocatiliberi.legal/te-lo-do-io-il-green-pass-come-autocertificare-il-certificato-verde-covid-19-tutti-gli-atti-necessari/

Vale anche per il super green pass?

Per il super green pass il discorso è differente.

Come detto, il presupposto di un legittimo utilizzo dell’autocertificazione è la dichiarazione di fatti veri.

Dunque non può autocertificarsi di non essere tenuto all’obbligo vaccinale se over 50, se sanitario, se insegnante o appartenente alle forze dell’ordine, come peraltro non corrisponderebbe al vero autocertificare di aver effettuato la vaccinazione o di essere guarito quando ciò non sia mai accaduto.

In sostanza non è possibile utilizzare l’autocertificazione per eludere l’obbligo vaccinale senza incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000.

Al di fuori del falso, anche in questo caso, sarà possibile autocertificare il possesso del super green pass qualora il dichiarante ne sia effettivamente in possesso.

Potrebbe sembrare all’apparenza inutile autocertificare un certificato di cui si possiede l’originale, ma il risvolto invece è di enorme rilevanza perché dimostrerebbe ancora una volta l’inutilità di un lasciapassare amministrativo che in base alla legge può e deve essere sostituito ma che, invece, per abitudine culturale e psicologica di molti, sembra sia divenuto l’unica chiave per poter aprire le porte di una esistenza dignitosa.

L’autocertificazione del super green pass farebbe venir meno anche la forza cogente dello strumento, il quale è stato candidamente definito come il mezzo per indurre la cittadinanza a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, ma che perderebbe in un sol colpo la propria ragion d’essere qualora si ammetta, come è doveroso in base alla legge, la possibilità di sostituirlo con una propria dichiarazione solenne e formale.

Infine si rileva l’enorme utilità dell’autocertificazione nei casi in cui, per qualsiasi motivo, un soggetto abbia maturato il diritto al rilascio del super green pass ma questo, per ragioni non a lui imputabili e comunque riconducibili a lungaggini o disservizi della p.a., non venga immediatamente rilasciato dopo la guarigione, dopo la vaccinazione o dopo la presentazione di una esenzione (oggi anch’essa divenuta digitale in virtù del DPCM 4.2.2022).

C’è da dire che il soggetto vaccinato, guarito o esentato matura immediatamente il diritto ad esercitare le attività soggette al lasciapassare nell’esatto momento del verificarsi delle condizioni di fatto (vaccinazione; guarigione o esenzione), sicchè egli non può essere limitato nemmeno un minuto in più a causa di disservizi della p.a., di dinieghi, di abusi, di lungaggini, difficoltà tecniche o ritardi colpevoli degli operatori sanitari nel rilasciare i referti o caricare i dati nel sistema informatico, e proprio la frequenza di questa casistica può essere risolta con l’autocertificazione di avere (non il super green pass, ma di aver maturato) tutte le condizioni giuridiche per ottenere il rilascio del certificato rafforzato e, così, esercitare le attività cui si ha pienamente diritto.

Come si può reagire dinanzi a un rifiuto?

Davanti al rifiuto scattano diverse forme di protezione, posto che il pubblico dipendente o l’esercente di servizi pubblici è obbligato ad accettare la presentazione dell’autocertificazione, e non può rifiutarsi.

L’art. 43 DPR 445/200 prevede che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato, mentre l’art. 74 DPR 445/2000 qualifica il rifiuto del pubblico funzionario di ricevere l’autocertificazione come una violazione dei doveri d’ufficio.

Sempre l’art. 74 cit. prevede ulteriori ipotesi di violazioni dei doveri d’ufficio in caso di rifiuto dell’accettazione delle autocertificazioni di cui all’art. 46 e 47 (già di per sé punibile) ed, in particolare, la richiesta di esibizione del certificato amministrativo che si andrebbe a sostituire con l’autocertificazione (lett. a), dunque integrandosi una doppia violazione del pubblico dipendente o dell’esercente di pubblici servizi che, da una parte, non accetta l’autocertificazione e, dall’altra, chiede il certificato amministrativo che si doveva sostituire con l’autocertificazione non accettata.

C’è da dire che di questi tempi il diritto non viene “messo a terra” nella società civile, ove si registrano storture ed abusi di ogni tipo, ma ciò non significa che la violazione quotidiana dei diritti e della legge è superata per volontà di un impiegato dello stato, delle poste o della banca: anche questi soggetti devono rispettare la legge e debbono assumersi la responsabilità, civile-penale-disciplinare, per il loro operato. Quindi quando a un cittadino munito dei requisiti legali per esercitare un proprio diritto od un’attività qualsiasi verrà impedito di accedere nei luoghi di lavoro, di svago o privato dei servizi essenziali (posta, banca, tribunali, etc.), l’impiegato dovrà – se non vuole continuare a subire gli abusi – non solo segnalare all’organo disciplinare la violazione, ma potrà anche sporgere una denuncia-querela per la violenza privata, per l’abuso di ufficio e per l’interruzione del pubblico servizio nei confronti dell’avente diritto impedito e, inoltre, se il fatto sarà foriero di danni economici o preclusioni (si pensi all’appropriazione delle pensioni non corrisposte dalle Poste ad anziani, oppure alla scadenza del versamento di imposte o tasse con F23; oppure alle more per i ritardi di pagamenti; o alle decadenze da impugnazioni, da ricorsi o da notificazioni con il mezzo postale, etc) il singolo impiegato potrà essere convenuto in giudizio civile per il risarcimento del danno.

Avvocati Liberi, nella medesima sezione del sito ove è pubblicata il modello di autocertificazione, ha pubblicato anche dei fac-simile della segnalazione disciplinare ex art. 74 DPR 445/2000 nonché un fac-simile di denuncia-querela ex art. 610-323-340 c.p. oltre che una bozza di un atto di citazione dei dipendenti pubblici e gestori di servizi essenziali davanti al giudice di pace per il risarcimento del danno che il cittadino può introdurre da solo, senza l’assistenza di un avvocato e senza l’assunzione dei relativi costi (un po’ come è possibile fare per impugnare una multa).

Inoltre, per quanto riguarda ciò sta avvenendo negli uffici postali ed in alcune banche, Avvocati Liberi ha predisposto una diffida preventiva che ogni cittadino può inviare ai gestori di questi servizi essenziali, scaricandola liberamente al seguente link ⤵️

http://avvocatiliberi.legal/diffida-poste-italiane-e-banche/

Ci sono rischi per chi autocertifica e, se sì, quali sono le conseguenze?

Si rischia quello che si rischiava prima: ossia la falsità in atti.

L’art. 76 DPR 445/2000 punisce chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, tenendo presente che “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.

La solennità dell’autocertificazione è sancita dalla necessità di inserire nell’autocertificazione la dichiarazione di essere consapevoli delle sanzioni di cui all’art. 76 DPR 445/2000 in caso di mendacio, perché il dichiarante non può e non deve dichiarare cose non vere.

Se il dichiarante utilizza l’autocertificazione in maniera impropria, inveritiera o strumentale sarà pertanto punito dall’art. 76 cit. con le pene degli articoli 482-483-493 del codice penale aumentate da un terzo alla metà.

Ciò posto, a meno che non siano falsamente compilate, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà escludono sempre i reati di falso perché questi richiedono il dolo e, dunque, la coscienza e volontà di dichiarare un fatto non vero.

Se si è convinti di essere negativi, di non avere sintomi, di non essere in quarantena o non aver avuto contatti diretti con contagiati e se si è fatto un test antigenico rapido come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.L. 52, e lo si dichiara, un eventuale accertamento contrario dovrebbe dimostrare che il dichiarante sapeva di essere positivo (magari perché aveva fatto un test) o era in quarantena (esistendo un provvedimento regolarmente notificato) e nonostante ciò abbia dichiarato il contrario, ma fuori di questi casi, l’aspetto psicologico del dichiarante non potrà mai dirsi doloso, semmai erroneo, o viziato da un errore o ignoranza sul un fatto che esclude la colpevolezza del reato.

Il premier ha annunciato la fine dello stato d’emergenza al 31 marzo ma non la fine delle restrizioni, tra cui il green pass. Secondo lei è possibile? Se sì su quali basi giuridiche?

A mio parere non esiste alcuna base giuridica – semmai fosse esistita anche prima – per giustificare la proroga di misure restrittive delle libertà fondamentali, dell’uguaglianza e della dignità umana, a fortiori in assenza di una condizione straordinaria di necessità ed urgenza.

Nella quasi totalità della casistica giurisprudenziale dell’era pandemica, la magistratura ha giustificato le misure restrittive (lockdown; d.a.d.; coprifuoco; mascherine; zone colorate; green pass base o rafforzato; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; limiti alle cure sanitarie; limiti alla ricerca, alla cultura, alle manifestazioni, alla circolazione, al culto e cerimonie, all’iniziativa economica; allo sport, alla proprietà; obbligo vaccinale generalizzato, etc.) in quanto misure temporanee, proporzionate ed adeguate a contrastare l’emergenza sanitaria, terminata la quale dovrebbero immediatamente cessare anche le restrizioni e le misure assunte per farvi fronte.

Del resto tutti i provvedimenti normativi a base pandemica, ma proprio tutti, sono stati emessi in conseguenza “della dichiarazione dello stato di emergenza” con il dichiarato intento di “contenere la diffusione del virus”, tanto che tali presupposti e finalità ne hanno costituito la ratio giustificatrice oltre che soglia di ammissibilità, sicchè sarebbe giuridicamente abnorme mantenere misure incidenti così gravemente sulla vita delle persone e sui loro diritti naturali una volta venuti meno i presupposti su cui si basava la loro introduzione.

Di fronte a una sanzione, quali strade possono percorrere i cittadini?

Se si manterranno, anche dopo la fine dello stato d’emergenza, alcune restrizioni, soprattutto quelle più odiose e divisive per la società (green pass e obblighi vaccinali generalizzati), noi di Avvocati Liberi – ma mi auguro facciano lo stesso tutti gli avvocati italiani che abbiano ancora nell’animo un elevato livello di senso democratico, di giustizia e la solidarietà sociale – impugneremo e contesteremo in ogni sede – giudiziaria e non – la persistenza di misure costituzionalmente aberranti, ingiuste, giuridicamente illecite e socialmente odiose, oltre che dannose per la ripartenza economica del paese.

Anche i cittadini però sono chiamati alla loro parte, e non solo i “consumatori” delle attività o dei servizi, ma anche gli esercenti e i datori di lavoro, che devono tornare a rispettare la legge fondamentale, i diritti altrui e gli interessi di produttività delle proprie aziende, con la consapevolezza che le sanzioni eventualmente irrogate per violazioni di norme illegittime dovranno essere fatte oggetto di impugnazione per farle annullare in giudizio.

Abbiamo già moltissimi precedenti di annullamenti delle sanzioni, per lo più multe, comminate per violazioni sulla disciplina delle mascherine, del distanziamento, del coprifuoco, etc, e la gran parte di quelle impugnate (in particolare dalla metà del 2021) sono state archiviate dai Prefetti e, quand’anche confermate in prima battuta, demolite dai giudici di pace.

Ultimamente registriamo anche un profluvio di sentenze, provenienti da ogni tipo di giurisdizione (amministrativa; civile; penale), che hanno accertato l’illegittimità delle sanzioni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei lavoratori, o che hanno sollevato questioni di costituzionalità degli obblighi vaccinali.

Inoltre sono state emesse pronunce che hanno dichiarato l’illegittimità dello stato di emergenza e delle misure restrittive, quindi non ci vuole molto a comprendere che non si tratta di opinioni personali o di visioni ideologiche, quanto di statuizioni di Tribunali italiani. Ora non resta che prendere consapevolezza di ciò, di rendere esecutive le sentenze e trasportarne i principi nella coscienza sociale la quale, quando avrà compreso l’illegittimità giuridica di tali misure, non potrà fare altro che ignorarle e considerarle tanquam non esset.

Il vero snodo da superare consiste nella scissione dell’analisi giuridica di uno strumento con l’utilizzo che se ne fa, perché ogni discussione su questi temi è macchiata dal pregiudizio e dalla pretesa di accettazione incondizionata di una verità e di una giustizia trattata come “atto di fede”, in una presa di posizione su aspetti ideologici o politici che nulla hanno a che fare con la sanità o con il diritto.

05 Marzo 2022 – Redazione

L’inizio della guerra in Ucraina e i combattimenti intorno alla centrale nucleare di Cernobyl hanno innescato in Belgio un boom della domanda di compresse anti-radiazioni a base di iodio. Nel Paese che ospita sette reattori nucleari ancora in funzione le compresse di ioduro di potassio vengono distribuite gratuitamente dalle farmacie su semplice presentazione della carta d’identità.

L’Associazione dei farmacisti belgi ha segnalato che solo giovedì scorso, quando sono arrivate le prime notizie sui combattimenti vicino alla centrale nucleare ucraina nota per il tragico incidente del 1986, sono state consegnate 1.500 scatole da 10 compresse. Venerdì e sabato la domanda è salita a 4 mila confezioni al giorno e si stima che lunedì le consegne abbiano toccato quota 30 mila. Ritmi che si stanno avvicinando al record storico registrato nel mese di marzo 2018, quando vennero consegnate fino a 45 mila confezioni di compresse al giorno durante l’attuazione del piano di sicurezza nucleare.

Boom della domanda di pillole allo iodio

Il nuovo boom della domanda ha costretto l’Agenzia federale belga per il controllo nucleare a ricordare che le compresse di iodio non vanno assunte preventivamente o di propria iniziativa, ma solo su indicazione delle autorità. “L’attuale situazione in Ucraina non richiede l’uso compresse di iodio”, ha rassicurato l’Agenzia su Twitter.

Pillole allo iodio, quando servono

Tecnicamente la pillola serve se lo iodio radioattivo viene rilasciato nell’aria, a saturare la ghiandola tiroidea, prevenendo così l’assorbimento di iodio radioattivo e il conseguente rischio di cancro alla tiroide.

Come ha dichiarato l’Agenzia federale belga per il controllo nucleare: “Le pastiglie di iodio non offrono protezione contro altre sostanze radioattive dalle quali, in caso di emergenza, è necessario ripararsi. Inoltre l’uso delle compresse è raccomandato solo per le persone in determinate fasce d’età. In caso di fuoriuscita di radiazioni, i minori di 18 anni, in particolare i più piccoli, sono maggiormente a rischio di sviluppare tumori. Lo stesso vale per le donne in gravidanza o in allattamento, mentre gli adulti dai 18 ai 40 anni hanno meno probabilità di sviluppare il cancro alla tiroide. Il rischio si abbassa ulteriormente per gli over 40, rendendo l’uso delle compresse controproducente e persino potenzialmente tossico.” Di qui l’appello ai cittadini a non assumere le compresse per un rischio attualmente inesistente.   www.rainews.it

04 Febbraio 2022 – Redazione

L’Avvocatura Distrettuale di Stato, con un parere dell’Avvocatessa Lydia Fiandaca della sede di Bari, chiarisce che le note ministeriali che prevedono un obbligo generalizzato al vaccino da parte di tutti gli operatori scolastici sono incompatibili con i principi della Costituzione.

L’associazione professionale sindacale “DIRIGENTI SCUOLA” esprime soddisfazione a riguardo di questa chiara presa di posizione da parte dell’Avvocatura dello Stato e chiede il ritiro dei “pareri” e dei “suggerimenti” del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione Stefano Versari. 

“In data 24 gennaio 2022 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari ha trasmesso al Ministero dell’istruzione, all’Ufficio scolastico regionale della Puglia e all’Ambito territoriale di Bari il richiesto parere sull’obbligo vaccinale del personale scolastico in malattia, ricevendo come risposta di attenersi alla lettera della legge (nel caso di specie il decreto-legge 172/2021), che richiede la vaccinazione all’atto in cui il soggetto presta o deve poter prestare servizio, con la “conseguente frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso”.

È evidente – precisa l’Avvocatura – che, sussistendo uno stato di malattia, non può considerarsi un soggetto assente ingiustificato. E, d’altra parte, “non sarebbe nemmeno esigibile, in capo a un soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino) volto all’assolvimento del suddetto obbligo”.

Pertanto suggerisce di procedere all’invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia o, in alternativa, a inviare il suddetto invito con l’avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione dell’attestazione documentale comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di malattia.

È da sperare che il parere reso dall’Avvocatura, al di là del caso specifico, induca l’Amministrazione a maggior cautela prima di lanciarsi – anche in modo irrituale, addirittura con improvvisate conferenze di servizio on line nell’ultimo giorno – in personalissime interpretazioni ultra legem, così come era avvenuto con la risalente nota 1237/2021 sull’equivalenza della dichiarazione di assenza ingiustificata nei primi quattro giorni e della sospensione dal servizio e da ogni emolumento a decorrere dal quinto giorno, sempre per mancata esibizione del Certificato verde: invece tenute distinte dal legislatore, fino a quando la successiva normazione primaria le ha poi equiparate sotto l’aspetto retributivo.

È una cautela dovuta, poiché Il risultato di questi pareri o meri punti di vista, imprecisati e approssimativi, lungi dal facilitare l’azione dei dirigenti scolastici, è quello di incrementare la confusione e indurre un loro ulteriore stress, che è già oltre i limiti di guardia.

Possono infatti decidere di seguire i pareri di un Capodipartimento – nei cui confronti, è bene precisarlo, non sussiste alcun vincolo gerarchico, che pure e per opposti versi fornirebbe loro una copertura – ancorché gravidi di incertezze e di contraddizioni. Ma saranno ben consapevoli delle diffide e delle denunce cui si espongono.

Oppure vorranno agire secondo la legge, “pronti ad assumere rischi e decisioni”, compreso l’avvio di procedimenti disciplinari attivati da solerti funzionari territoriali per non essersi eseguito il Vangelo proveniente da Viale Trastevere!

“L’Avvocatura dello Stato – commenta il Presidente Fratta – non ha fatto altro che  confermare quello che DIRIGENTISCUOLA ha sostenuto da sempre. Siamo stati costretti, purtroppo, anche a contestare duramente l’Amministrazione, arrivando persino a chiedere il ritiro dei “pareri” e dei “suggerimenti” del Capo Dipartimento Versari e un incontro ad hoc con il Ministro per chiarire una situazione diventata ingestibile. Non è possibile che i dirigenti scolastici, che stanno portando avanti la scuola con spirito di servizio in condizioni di disagio inimmaginabile, si trovino costretti a dover scegliere tra il dover applicare la legge, e, quindi, operare in maniera contraria rispetto ai “pareri ministeriali” rischiando di essere sottoposti a provvedimenti disciplinari, e applicare le note ministeriali contra legem rischiando denunce da parte del personale…come già ci ha insegnato il caso Marche!”,

FONTI: ⤵️

https://www.dirigentiscuola.org/sullobbligo-vaccinale-del-personale-scolastico-in-malattia-una-pronuncia-dellavvocatura-distrettuale-dello-stato-di-bari/

https://www.eventiavversinews.it/wp-content/uploads/2022/03/parere-Avvocatura-dello-Stato-di-Bari-Avv.-Lydia-Fiandaca.pdf

04 Febbraio 2022 – Redazione

FIGLIUOLO E LA BANDA BASSOTTI GOVERNATIVA STANNO RASENTANDO LA TRAGICOMICITA’ PIU ESTREMA. L’ULTIMA SORTITA L’AVETE LETTA NEL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. I MASSONI, RIDOTTI ALLA CANNA DEL GAS, METTERANNO IN CAMPO TUTTA LA LORO CAPTATIO BENEVOLENTIAE PER CONVINCERE GLI UCRAINI A VACCINARSI! 🤣🤣🤣🤣🤣 E, CONCEDETEMI UNA RISATA LIBERATORIA, PRIMA DI COMUNICARE A LOR SIGNORI CHE, PROBABILMENTE, NON HANNO BEN COMPRESO CON CHI AVRANNO A CHE FARE.
GLI UCRAINI, COME TUTTI I POPOLI DELL’EST, HANNO UN CARATTERE E UN TEMPERAMENTO INVIDIABILI, FATTO DI DETERMINAZIONE E CAZZIMMA. MA SE IL GEN. FIGLIUOLO O IL CORVO SPERANZA HANNO PENSATO DI ASSOGGETTARLI, HANNO PROPRIO SBAGLIATO OBIETTIVO. LORO, CHE DA SEMPRE SONO SOTTOPOSTI A COERCIZIONI, GUERRE E DITTATURA, HANNO SVILUPPATO LE CARATTERISTICHE DEI PIU RESISTENTI GUERRIERI, CHE MANIFESTERANNO IL LORO DINIEGO AI NOSTRI POLITICI CRIMINALI, COME GLI ITALIANI NON SONO MAI STATI CAPACI DI ESPRIMERE!

Marzia MC Chiocchi

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LA NOTIZIA ⤵️

Via libera alle vaccinazioni anti-Covid per i rifugiati in arrivo in Italia dall’Ucraina. Lo riporta una lettera del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, alle Regioni.

“A seguito degli eventi attualmente in corso in Ucraina, nei giorni scorsi sono giunti in Italia numerosi cittadini di nazionalità ucraina e tale flusso continuerà certamente nelle prossime settimane. Ciò premesso, in analogia a quanto già posto in essere lo scorso mese di agosto in favore dei cittadini di nazionalità afghana, si ritiene opportuno offrire” loro “la possibilità di vaccinazione” contro il coronavirus, scrive Figliuolo.

Vaccini per i rifugiati ucraini

Il generale chiede alle Regioni “di provvedere alla vaccinazione dei cittadini di nazionalità ucraina ospitati in Italia attraverso la generazione dei codici Stp, straniero temporaneamente presente“. (Adnkronos)

04 Febbraio 2022 – Redazione

Continua a tenere banco nella comunità scientifica il tema “vaccini”. Sono ancora molti i team di ricercatori che si stanno adoperando nell’analisi dei sieri prodotti dalle maggiori case farmaceutiche. Ecco quindi che arrivano altri dati a supporto della comunità, dati destinati a far discutere.

La nuova ricerca pubblicata sul NEJM

Nella giornata di ieri è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine un nuovo studio scientifico sull’efficacia dei vaccini. I sieri presi in analisi sono stati Pfizer, Moderna e AstraZeneca. «Un rapido aumento dei casi di malattia da coronavirus 2019 (Covid-19) dovuto alla variante omicron (B.1.1.529) della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 in popolazioni altamente vaccinate ha suscitato preoccupazioni sull’efficacia degli attuali vaccini.» recita in apertura lo studio. I ricercatori spiegano poi il metodo usato: «Abbiamo utilizzato un disegno caso-controllo negativo al test per stimare l’efficacia del vaccino contro la malattia sintomatica causata dalle varianti “omicron” e “delta” in Inghilterra. L’efficacia del vaccino è stata calcolata dopo l’immunizzazione primaria con due dosi di vaccino BNT162b2 (Pfizer–BioNTech), ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) o mRNA-1273 (Moderna).

La “omicron” buca i sieri

Tra il 27 novembre 2021 e il 12 gennaio 2022, sono state identificate un totale di 886.774 persone idonee infettate dalla variante omicron, 204.154 persone idonee infette dalla variante delta e 1.572.621 controlli negativi al test idonei. In tutti i momenti studiati e per tutte le combinazioni di vaccini primari e di richiamo, l’efficacia del vaccino contro la malattia sintomatica è stata maggiore per la variante delta rispetto alla variante omicron. L’efficacia del vaccino è stata inferiore per la variante omicron rispetto alla variante delta a tutti gli intervalli dopo la vaccinazione e per tutte le combinazioni di cicli primari e dosi di richiamo studiate. Tra coloro che avevano ricevuto due dosi di ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca), quasi nessun effetto protettivo della vaccinazione contro la malattia sintomatica causata dalla variante omicron è stato notato da 20 a 24 settimane dopo la seconda dose. Tra coloro che avevano ricevuto due dosi di BNT162b2 (Pfizer), l’efficacia del vaccino è stata del 65,5% da 2 a 4 settimane dopo la seconda dose, scendendo al 15,4% dopo 15-19 settimane e scendendo ulteriormente all’8,8% dopo 25 o più settimane. L’efficacia del vaccino di due dosi di vaccino mRNA-1273 (Moderna) ha avuto una riduzione simile nel tempo dal 75,1% dopo 2-4 settimane, al 14,9%.

Il Governo prenda atto dei dati scientifici

L’articolata ricerca scientifica, appena pubblicata, pone l’accento sulla scarsissima durata dell’efficacia dei vaccini prodotti dalle tre famose case farmaceutiche in merito alla prevenzione della malattia sintomatica della variante “omicron”. Assunto come sia impensabile sottoporre a molteplici “booster” ravvicinati l’intera popolazione mondiale, considerato il rapporto rischi/benefici ed essendo consapevoli che più richiami ravvicinati possono provocare addirittura una paralisi immunitaria, ecco che forse il Governo – e tutti coloro che “si fidano della scienza – cit.” dovrebbero prendere atto dei reali dati che arrivano, appunto, dalla comunità scientifica, togliendosi i paraocchi sulle strategie vaccinali obsolete e potenzialmente dannose, annullando le ormai desuete restrizioni anti-covid e procedendo, di conseguenza, al ripristino del Stato di Diritto ordinario. 

28 Febbraio 2022 – Redazione

Bye bye vaccino. A nulla stanno servendo le incivili e antidemocratiche ulteriori restrizioni del governo. Gli over 50, anche quelli non propriamente No vax, stanno disertando gli hub vaccinali. Il motore della campagna vaccinale si è inceppato nonostante l’obbligo introdotto dal governo Draghi. Come spiega Il Sole 24 Ore, “il mese di febbraio si chiude con un volume di immunizzazioni inferiore di un terzo (929mila). La discesa si riflette sulla categoria osservata speciale, quella degli over 50: tra il 28 gennaio e il 4 febbraio le persone in questa fascia d’età che si erano convinte alla vaccinazione erano state 167mila, ridotte ad appena 48.293 nell’ultimo report del governo (19-25 febbraio)”.

In percentuale si tratta di un crollo del 70%. “Se si prende in considerazione tutta la platea vaccinabile, le persone al di sopra dei 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid sono 4.847.910 (-191mila in una settimana). La fascia di età dove sono più numerosi i non vaccinati resta quella pediatrica: 1.615.397, pari al 44% del totale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Fino al 15 giugno (quindi ben oltre la fine dello stato d’emergenza del 31 marzo), gli over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del green pass rafforzato (la certificazione verde che si ottiene solo per vaccinazione o guarigione e non non include l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare)”.

Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50 anni (scattato il 1° febbraio) erano 1,684 milioni le persone che non avevano iniziato il percorso del vaccino anti-Covid. Un percorso lungo e tortuoso partito con due richiami, poi sono diventati tre e ora si parla già di un quarto in autunno. Una cosa mai vista prima. L’adesione dei “renitenti” ha rallentato: da 167.802 prime dosi settimanali, si è passati in sequenza a 111.836, poi a 73.951 e, infine, a 48.293 degli ultimi sette giorni.

Fonte: IlParagone

26 Febbraio 2022 – Redazione

«Il Green Pass ha l’unico senso di motivare le persone a vaccinarsi, per cui al momento non serve più a molto». Guido Rasi, immunologo, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata e consulente del generale Figliuolo per la campagna vaccinale, fa il punto sullo stato della pandemia nelle ultime settimane in un’intervista alla Stampa.

Per il professore  «il certificato può essere tolto a giugno». E la quarta dose non è necessaria: «Il richiamo di massa in questa situazione non ha senso». Insomma, parole ottimistiche che confermano la piena uscita dall’emergenza Covid. Lo riporta HuffPost.

Anche Matteo Bassetti, tre giorni fa, si e’ espresso allo stesso modo. Dal 31 marzo stop al Green Pass, “non ha senso mantenere questo strumento dopo la fine dello stato di emergenza, non ci sono motivazioni sanitarie. Se il certificato verde rimarrà in vigore sarà solo per una decisione politica. il Green pass ha avuto un ruolo fondamentale per favorire la vaccinazione. Un risultato ampiamente raggiunto, in quanto “dalla sua introduzione abbiamo guadagnato il 30% di vaccinati in 5 mesi. A fine marzo quindi avremo un 95% di popolazione vaccinata e, se si aggiunge la fetta di popolazione guarita dal virus, probabilmente possiamo affermare di aver raggiunto l’immunità di gregge”.

FINE DI UNA STORIA TRISTE