26 Febbraio 2022

L’obbligo vaccinale può davvero essere compatibile con la Costituzione italiana? O si tratta di una norma che viola i suoi principi, calpestando i diritti e le libertà dei cittadini? Una domanda che sarà al centro del dibattito giuridico per molti mesi, con la Consulta chiamata a pronunciarsi dopo che il Tar della Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per l’articolo 4 del decreto legge 44 del 1 aprile 2021, quello che prevede la sospensione dei lavoratori del settore sanitario non vaccinati. E che di sicuro sarà costretta a esprimersi altre volte ancora.

Non c’è, infatti, soltanto il personale medico. A dover obbedire a un’imposizione dall’alto in materia sanitaria sono anche gli insegnanti, i dipendenti delle forze armate e i cittadini con più di 50 anni: per tutti loro, in caso di mancata vaccinazione, sono previste sanzioni. Con annunci di ricorsi già arrivati da ogni Regione d’Italia. Non resta che chiedersi, a questo punto: quale sarà il risultato dei vari casi in cui i giudici invocheranno la pronuncia della Consulta per capire se l’obbligo vaccinale è compatibile con la Costituzione?

A dare una prima risposta è stato il giornalista Francesco Carraro attraverso le pagine del Fatto Quotidiano. Ricordando come l’articolo 32 della Costituzione reciti: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Secondo lo scrittore, l’obbligo vaccinale è condizionato da una riserva di legge solo in apparenza: “Può essere imposto esclusivamente in virtù di un atto avente forza di legge. Non, quindi, da un regolamento o da un qualsivoglia atto collocato in posizione subordinata (rispetto alle leggi dello Stato) nella gerarchia delle fonti”.

Lo stesso articolo 32 specifica poi che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. La Costituzione detta anche un limite sostanziale: un eventuale obbligo vaccinale non può prevaricare la dignità della persona umana. Secondo Carraro, “non v’è dubbio che privare, se non del lavoro tout court, anche solo dello stipendio (indispensabile per vivere) un lavoratore non pare affatto in sintonia né con l’articolo 32 né con gli articoli 1 e 2 della stessa Costituzione”. Il verdetto? “Con questi numeri, e alla luce delle premesse di cui sopra, dubito che la Corte Costituzionale potrà dare il suo placet all’obbligo, sia pure limitato, per categorie professionali o per classi di età”.

Fonte: IlParagone