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07 Marzo 2022 – Redazione

Il green pass rientra nella categoria dei certificati amministrativi e dunque è autocertificabile. Ne parliamo con l’Avvocato Angelo Di Lorenzo, presidente dell’ALI (Associazione Avvocati Liberi)

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) stabilisce che tutti i cittadini che entrano in contatto con le pubbliche amministrazioni e con gli esercenti di pubblici servizi (poste, banche, trasporti, etc.) possono sostituire i certificati amministrativi formali concernenti stati, qualità personali e fatti, con dichiarazioni sostitutive dei certificati medesimi, che hanno la stessa validità temporale dell’atto che vanno a sostituire.

Il certificato verde covid-19, ribattezzato dalla Legge 11/22 con il nome mediatico green-pass, rientra nella categoria dei certificati amministrativi di cui all’art. 1 lett. f) DPR 445/2000, definito come il documento rilasciato da una pubblica amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

Il green pass è un certificato (digitale o cartaceo) rilasciato da una Pubblica Amministrazione per l’accertamento, attestazione e l’informazione a terzi dell’avvenuta vaccinazione da anti-SARS-CoV-2 o dell’avvenuta guarigione da COVID-19 o dell’effettuazione di test di screening con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti o, infine, dell’avvenuta guarigione dopo la somministrazione del vaccino, ma diciamolo subito che esso non è un certificato medico o sanitario, in quanto non rilasciato da medici o da sanitari i quali, invece, dopo aver formato il certificato medico vero e proprio (il referto di tampone negativo o di vaccinazione o di guarigione) trasmette i dati del referto alla pubblica amministrazione attraverso un’operazione materiale di inserimento nel sistema informatico “Tessera Sanitaria” che li raccoglie, li archivia e, sulla base della loro elaborazione, rilascia un certificato amministrativo (il green pass appunto).

L’art. 40 DPR 445/2000 stabilisce che le certificazioni amministrative “sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47″.

A questi due articoli corrispondono due tipologie di certificati sostitutivi, ossia:

– L’art. 46 D.P.R. 445/2000, rubricato “dichiarazione sostitutiva di certificazione” – anche detta autocertificazione – consente di autocertificare gli stati, le condizioni e le qualità tassativamente indicate nel lungo elenco della norma (es. nascita, residenza, iscrizioni ad albi, esistenza in vita, etc.).

L’art. 47 D.P.R. 445/2000, invece rubricato “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”, stabilisce che “fatte salve le eccezioni espressamentepreviste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà“, ossia mediante una dichiarazione sottoscritta dall’interessato e presentata personalmente insieme alla copia di un documento di identità, oppure trasmesse via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ed è esattamente questo lo strumento normativo da utilizzare per autocertificare il green pass, ossia lo stesso strumento utilizzato sino all’aprile 2021, quando la normativa pandemica pretendeva dal cittadino di autocertificare dei presupposti legali richiesti per “uscire di casa”, a condizione che non ci fosse una condizione di salute sospetta, quale una temperatura corporea superiore a 37.5°, presenza di sintomi, di quarantena, isolamento o contatti con positivi, anch’essi debitamente autocertificati.

Che l’autocertificazione sia utilizzabile per sostituire il certificato amministrativo green pass lo dimostra non solo l’esistenza della legge che lo ammette, ma anche l’intero plesso della normativa pandemica del governo Conte-bis (che la richiedeva con dpcm e decreti legge che pubblicavano fac-simile sui siti istituzionali di alcuni ministeri), salvo poi cadere nell’oblio con l’avvento del green pass utilizzato dal governo Draghi, senza però che fosse esclusa espressamente per legge – come prevede l’art. 47 comma 3 DPR 47/2000 – la possibilità di sostituzione del certificato amministrativo con l’autocertificazione.

Che l’autocertificazione sia utilizzabile per sostituire il certificato amministrativo green pass lo dimostra non solo l’esistenza della legge che lo ammette, ma anche l’intero plesso della normativa pandemica del governo Conte-bis (che la richiedeva con dpcm e decreti legge che pubblicavano fac-simile sui siti istituzionali di alcuni ministeri), salvo poi cadere nell’oblio con l’avvento del green pass utilizzato dal governo Draghi, senza però che fosse esclusa espressamente per legge – come prevede l’art. 47 comma 3 DPR 47/2000 – la possibilità di sostituzione del certificato amministrativo con l’autocertificazione.

Avv. Angelo Di Lorenzo

Anzi, al contrario, l’attuale esecutivo – dopo un rapido passaggio nel d.p.c.m. “capienze” dell’ottobre 2021 ove affermava che “a legislazione vigente” il green pass non sarebbe autocertificabile -, con l’art. 6 decreto-legge n. 5 del 4.2.2022 si è prevista l’espressa possibilità di autocertificare la condizione di negatività degli studenti in regime di autosorveglianza, facendo un tampone antigenico in autosomministrazione (cioè “a casa”) e autocertificando l’esito, a dimostrazione che se l’autocertificazione viene utilizzata per la p.a. – nella specie la scuola – per l’esercizio del diritto, allo stesso modo deve essere utilizzato per esercitare ogni diritto subordinato all’accertamento tamponale (green pass base).

In conclusione, a legislazione vigente il certificato amministrativo green-pass, non essendo un certificato medico (non autocertificabile ai sensi dell’art. 49 DPR 445/2000) ed in assenza di espressi divieti normativi, può essere sostituito nei rapporti con la P.A. e con i gestori dei pubblici servizi attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di cui all’art. 47 DPR 445/2000.

Come si autocertifica il green pass, l’ALI ha predisposto un modello?

Si effettua con la dichiarazione di cui all’art. 47 DPR 445/2000 con cui si dichiara di non versare in condizioni di salute compromesse, di non avere 37,5°, di non essere in quarantena, di non avere avuto contatti diretti con positivi, di non avere sintomi che possano far sorgere il sospetto di un contagio ed, in ultimo, di essersi autosomministrato il test antigenico rapido nelle precedenti 48 ore con esito negativo.

L’autosomministrazione del test antigenico rapido può essere fatta in autonomia, purché nelle 48 ore precedenti e preferibilmente con strumenti validati in commercio, meglio se acquistati in farmacia conservando lo scontrino.

Tale autocertificazione potrà essere esibita al posto del green pass per accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass base, corredando l’autocertificazione con una copia del documento di identità.

Avvocati Liberi ha pubblicato sul proprio sito: ⤵️

http://www.avvocatiliberi.legal/

un fac-simile di un’autocertificazione di cui all’art. 47 DPR 445/2000 facilmente scaricabile ed editabile al seguente link:

http://avvocatiliberi.legal/te-lo-do-io-il-green-pass-come-autocertificare-il-certificato-verde-covid-19-tutti-gli-atti-necessari/

Vale anche per il super green pass?

Per il super green pass il discorso è differente.

Come detto, il presupposto di un legittimo utilizzo dell’autocertificazione è la dichiarazione di fatti veri.

Dunque non può autocertificarsi di non essere tenuto all’obbligo vaccinale se over 50, se sanitario, se insegnante o appartenente alle forze dell’ordine, come peraltro non corrisponderebbe al vero autocertificare di aver effettuato la vaccinazione o di essere guarito quando ciò non sia mai accaduto.

In sostanza non è possibile utilizzare l’autocertificazione per eludere l’obbligo vaccinale senza incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000.

Al di fuori del falso, anche in questo caso, sarà possibile autocertificare il possesso del super green pass qualora il dichiarante ne sia effettivamente in possesso.

Potrebbe sembrare all’apparenza inutile autocertificare un certificato di cui si possiede l’originale, ma il risvolto invece è di enorme rilevanza perché dimostrerebbe ancora una volta l’inutilità di un lasciapassare amministrativo che in base alla legge può e deve essere sostituito ma che, invece, per abitudine culturale e psicologica di molti, sembra sia divenuto l’unica chiave per poter aprire le porte di una esistenza dignitosa.

L’autocertificazione del super green pass farebbe venir meno anche la forza cogente dello strumento, il quale è stato candidamente definito come il mezzo per indurre la cittadinanza a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, ma che perderebbe in un sol colpo la propria ragion d’essere qualora si ammetta, come è doveroso in base alla legge, la possibilità di sostituirlo con una propria dichiarazione solenne e formale.

Infine si rileva l’enorme utilità dell’autocertificazione nei casi in cui, per qualsiasi motivo, un soggetto abbia maturato il diritto al rilascio del super green pass ma questo, per ragioni non a lui imputabili e comunque riconducibili a lungaggini o disservizi della p.a., non venga immediatamente rilasciato dopo la guarigione, dopo la vaccinazione o dopo la presentazione di una esenzione (oggi anch’essa divenuta digitale in virtù del DPCM 4.2.2022).

C’è da dire che il soggetto vaccinato, guarito o esentato matura immediatamente il diritto ad esercitare le attività soggette al lasciapassare nell’esatto momento del verificarsi delle condizioni di fatto (vaccinazione; guarigione o esenzione), sicchè egli non può essere limitato nemmeno un minuto in più a causa di disservizi della p.a., di dinieghi, di abusi, di lungaggini, difficoltà tecniche o ritardi colpevoli degli operatori sanitari nel rilasciare i referti o caricare i dati nel sistema informatico, e proprio la frequenza di questa casistica può essere risolta con l’autocertificazione di avere (non il super green pass, ma di aver maturato) tutte le condizioni giuridiche per ottenere il rilascio del certificato rafforzato e, così, esercitare le attività cui si ha pienamente diritto.

Come si può reagire dinanzi a un rifiuto?

Davanti al rifiuto scattano diverse forme di protezione, posto che il pubblico dipendente o l’esercente di servizi pubblici è obbligato ad accettare la presentazione dell’autocertificazione, e non può rifiutarsi.

L’art. 43 DPR 445/200 prevede che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato, mentre l’art. 74 DPR 445/2000 qualifica il rifiuto del pubblico funzionario di ricevere l’autocertificazione come una violazione dei doveri d’ufficio.

Sempre l’art. 74 cit. prevede ulteriori ipotesi di violazioni dei doveri d’ufficio in caso di rifiuto dell’accettazione delle autocertificazioni di cui all’art. 46 e 47 (già di per sé punibile) ed, in particolare, la richiesta di esibizione del certificato amministrativo che si andrebbe a sostituire con l’autocertificazione (lett. a), dunque integrandosi una doppia violazione del pubblico dipendente o dell’esercente di pubblici servizi che, da una parte, non accetta l’autocertificazione e, dall’altra, chiede il certificato amministrativo che si doveva sostituire con l’autocertificazione non accettata.

C’è da dire che di questi tempi il diritto non viene “messo a terra” nella società civile, ove si registrano storture ed abusi di ogni tipo, ma ciò non significa che la violazione quotidiana dei diritti e della legge è superata per volontà di un impiegato dello stato, delle poste o della banca: anche questi soggetti devono rispettare la legge e debbono assumersi la responsabilità, civile-penale-disciplinare, per il loro operato. Quindi quando a un cittadino munito dei requisiti legali per esercitare un proprio diritto od un’attività qualsiasi verrà impedito di accedere nei luoghi di lavoro, di svago o privato dei servizi essenziali (posta, banca, tribunali, etc.), l’impiegato dovrà – se non vuole continuare a subire gli abusi – non solo segnalare all’organo disciplinare la violazione, ma potrà anche sporgere una denuncia-querela per la violenza privata, per l’abuso di ufficio e per l’interruzione del pubblico servizio nei confronti dell’avente diritto impedito e, inoltre, se il fatto sarà foriero di danni economici o preclusioni (si pensi all’appropriazione delle pensioni non corrisposte dalle Poste ad anziani, oppure alla scadenza del versamento di imposte o tasse con F23; oppure alle more per i ritardi di pagamenti; o alle decadenze da impugnazioni, da ricorsi o da notificazioni con il mezzo postale, etc) il singolo impiegato potrà essere convenuto in giudizio civile per il risarcimento del danno.

Avvocati Liberi, nella medesima sezione del sito ove è pubblicata il modello di autocertificazione, ha pubblicato anche dei fac-simile della segnalazione disciplinare ex art. 74 DPR 445/2000 nonché un fac-simile di denuncia-querela ex art. 610-323-340 c.p. oltre che una bozza di un atto di citazione dei dipendenti pubblici e gestori di servizi essenziali davanti al giudice di pace per il risarcimento del danno che il cittadino può introdurre da solo, senza l’assistenza di un avvocato e senza l’assunzione dei relativi costi (un po’ come è possibile fare per impugnare una multa).

Inoltre, per quanto riguarda ciò sta avvenendo negli uffici postali ed in alcune banche, Avvocati Liberi ha predisposto una diffida preventiva che ogni cittadino può inviare ai gestori di questi servizi essenziali, scaricandola liberamente al seguente link ⤵️

http://avvocatiliberi.legal/diffida-poste-italiane-e-banche/

Ci sono rischi per chi autocertifica e, se sì, quali sono le conseguenze?

Si rischia quello che si rischiava prima: ossia la falsità in atti.

L’art. 76 DPR 445/2000 punisce chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, tenendo presente che “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.

La solennità dell’autocertificazione è sancita dalla necessità di inserire nell’autocertificazione la dichiarazione di essere consapevoli delle sanzioni di cui all’art. 76 DPR 445/2000 in caso di mendacio, perché il dichiarante non può e non deve dichiarare cose non vere.

Se il dichiarante utilizza l’autocertificazione in maniera impropria, inveritiera o strumentale sarà pertanto punito dall’art. 76 cit. con le pene degli articoli 482-483-493 del codice penale aumentate da un terzo alla metà.

Ciò posto, a meno che non siano falsamente compilate, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà escludono sempre i reati di falso perché questi richiedono il dolo e, dunque, la coscienza e volontà di dichiarare un fatto non vero.

Se si è convinti di essere negativi, di non avere sintomi, di non essere in quarantena o non aver avuto contatti diretti con contagiati e se si è fatto un test antigenico rapido come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.L. 52, e lo si dichiara, un eventuale accertamento contrario dovrebbe dimostrare che il dichiarante sapeva di essere positivo (magari perché aveva fatto un test) o era in quarantena (esistendo un provvedimento regolarmente notificato) e nonostante ciò abbia dichiarato il contrario, ma fuori di questi casi, l’aspetto psicologico del dichiarante non potrà mai dirsi doloso, semmai erroneo, o viziato da un errore o ignoranza sul un fatto che esclude la colpevolezza del reato.

Il premier ha annunciato la fine dello stato d’emergenza al 31 marzo ma non la fine delle restrizioni, tra cui il green pass. Secondo lei è possibile? Se sì su quali basi giuridiche?

A mio parere non esiste alcuna base giuridica – semmai fosse esistita anche prima – per giustificare la proroga di misure restrittive delle libertà fondamentali, dell’uguaglianza e della dignità umana, a fortiori in assenza di una condizione straordinaria di necessità ed urgenza.

Nella quasi totalità della casistica giurisprudenziale dell’era pandemica, la magistratura ha giustificato le misure restrittive (lockdown; d.a.d.; coprifuoco; mascherine; zone colorate; green pass base o rafforzato; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; limiti alle cure sanitarie; limiti alla ricerca, alla cultura, alle manifestazioni, alla circolazione, al culto e cerimonie, all’iniziativa economica; allo sport, alla proprietà; obbligo vaccinale generalizzato, etc.) in quanto misure temporanee, proporzionate ed adeguate a contrastare l’emergenza sanitaria, terminata la quale dovrebbero immediatamente cessare anche le restrizioni e le misure assunte per farvi fronte.

Del resto tutti i provvedimenti normativi a base pandemica, ma proprio tutti, sono stati emessi in conseguenza “della dichiarazione dello stato di emergenza” con il dichiarato intento di “contenere la diffusione del virus”, tanto che tali presupposti e finalità ne hanno costituito la ratio giustificatrice oltre che soglia di ammissibilità, sicchè sarebbe giuridicamente abnorme mantenere misure incidenti così gravemente sulla vita delle persone e sui loro diritti naturali una volta venuti meno i presupposti su cui si basava la loro introduzione.

Di fronte a una sanzione, quali strade possono percorrere i cittadini?

Se si manterranno, anche dopo la fine dello stato d’emergenza, alcune restrizioni, soprattutto quelle più odiose e divisive per la società (green pass e obblighi vaccinali generalizzati), noi di Avvocati Liberi – ma mi auguro facciano lo stesso tutti gli avvocati italiani che abbiano ancora nell’animo un elevato livello di senso democratico, di giustizia e la solidarietà sociale – impugneremo e contesteremo in ogni sede – giudiziaria e non – la persistenza di misure costituzionalmente aberranti, ingiuste, giuridicamente illecite e socialmente odiose, oltre che dannose per la ripartenza economica del paese.

Anche i cittadini però sono chiamati alla loro parte, e non solo i “consumatori” delle attività o dei servizi, ma anche gli esercenti e i datori di lavoro, che devono tornare a rispettare la legge fondamentale, i diritti altrui e gli interessi di produttività delle proprie aziende, con la consapevolezza che le sanzioni eventualmente irrogate per violazioni di norme illegittime dovranno essere fatte oggetto di impugnazione per farle annullare in giudizio.

Abbiamo già moltissimi precedenti di annullamenti delle sanzioni, per lo più multe, comminate per violazioni sulla disciplina delle mascherine, del distanziamento, del coprifuoco, etc, e la gran parte di quelle impugnate (in particolare dalla metà del 2021) sono state archiviate dai Prefetti e, quand’anche confermate in prima battuta, demolite dai giudici di pace.

Ultimamente registriamo anche un profluvio di sentenze, provenienti da ogni tipo di giurisdizione (amministrativa; civile; penale), che hanno accertato l’illegittimità delle sanzioni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei lavoratori, o che hanno sollevato questioni di costituzionalità degli obblighi vaccinali.

Inoltre sono state emesse pronunce che hanno dichiarato l’illegittimità dello stato di emergenza e delle misure restrittive, quindi non ci vuole molto a comprendere che non si tratta di opinioni personali o di visioni ideologiche, quanto di statuizioni di Tribunali italiani. Ora non resta che prendere consapevolezza di ciò, di rendere esecutive le sentenze e trasportarne i principi nella coscienza sociale la quale, quando avrà compreso l’illegittimità giuridica di tali misure, non potrà fare altro che ignorarle e considerarle tanquam non esset.

Il vero snodo da superare consiste nella scissione dell’analisi giuridica di uno strumento con l’utilizzo che se ne fa, perché ogni discussione su questi temi è macchiata dal pregiudizio e dalla pretesa di accettazione incondizionata di una verità e di una giustizia trattata come “atto di fede”, in una presa di posizione su aspetti ideologici o politici che nulla hanno a che fare con la sanità o con il diritto.

28 Febbraio 2022 – Redazione

Bye bye vaccino. A nulla stanno servendo le incivili e antidemocratiche ulteriori restrizioni del governo. Gli over 50, anche quelli non propriamente No vax, stanno disertando gli hub vaccinali. Il motore della campagna vaccinale si è inceppato nonostante l’obbligo introdotto dal governo Draghi. Come spiega Il Sole 24 Ore, “il mese di febbraio si chiude con un volume di immunizzazioni inferiore di un terzo (929mila). La discesa si riflette sulla categoria osservata speciale, quella degli over 50: tra il 28 gennaio e il 4 febbraio le persone in questa fascia d’età che si erano convinte alla vaccinazione erano state 167mila, ridotte ad appena 48.293 nell’ultimo report del governo (19-25 febbraio)”.

In percentuale si tratta di un crollo del 70%. “Se si prende in considerazione tutta la platea vaccinabile, le persone al di sopra dei 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid sono 4.847.910 (-191mila in una settimana). La fascia di età dove sono più numerosi i non vaccinati resta quella pediatrica: 1.615.397, pari al 44% del totale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Fino al 15 giugno (quindi ben oltre la fine dello stato d’emergenza del 31 marzo), gli over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del green pass rafforzato (la certificazione verde che si ottiene solo per vaccinazione o guarigione e non non include l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare)”.

Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50 anni (scattato il 1° febbraio) erano 1,684 milioni le persone che non avevano iniziato il percorso del vaccino anti-Covid. Un percorso lungo e tortuoso partito con due richiami, poi sono diventati tre e ora si parla già di un quarto in autunno. Una cosa mai vista prima. L’adesione dei “renitenti” ha rallentato: da 167.802 prime dosi settimanali, si è passati in sequenza a 111.836, poi a 73.951 e, infine, a 48.293 degli ultimi sette giorni.

Fonte: IlParagone

26 Febbraio 2022 – Redazione

«Il Green Pass ha l’unico senso di motivare le persone a vaccinarsi, per cui al momento non serve più a molto». Guido Rasi, immunologo, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata e consulente del generale Figliuolo per la campagna vaccinale, fa il punto sullo stato della pandemia nelle ultime settimane in un’intervista alla Stampa.

Per il professore  «il certificato può essere tolto a giugno». E la quarta dose non è necessaria: «Il richiamo di massa in questa situazione non ha senso». Insomma, parole ottimistiche che confermano la piena uscita dall’emergenza Covid. Lo riporta HuffPost.

Anche Matteo Bassetti, tre giorni fa, si e’ espresso allo stesso modo. Dal 31 marzo stop al Green Pass, “non ha senso mantenere questo strumento dopo la fine dello stato di emergenza, non ci sono motivazioni sanitarie. Se il certificato verde rimarrà in vigore sarà solo per una decisione politica. il Green pass ha avuto un ruolo fondamentale per favorire la vaccinazione. Un risultato ampiamente raggiunto, in quanto “dalla sua introduzione abbiamo guadagnato il 30% di vaccinati in 5 mesi. A fine marzo quindi avremo un 95% di popolazione vaccinata e, se si aggiunge la fetta di popolazione guarita dal virus, probabilmente possiamo affermare di aver raggiunto l’immunità di gregge”.

FINE DI UNA STORIA TRISTE

26 Febbraio 2022 – Redazione

Sono atterrati ieri pomeriggio i primi infermieri e le prime infermiere dall’estero per sopperire alla carenza di personale sanitario nelle strutture e nei servizi della provincia di Ravenna.

L’arrivo di questo primo gruppo, in tutto 6 professionisti provenienti dalla Tunisia, è il frutto della collaborazione tra Confcooperative Romagna e Consorzio Solco Ravenna, che hanno lavorato con le Prefetture e le Istituzioni locali e internazionali affinché questa operazione fosse possibile. Lo scrive Ravenna24ore.

«Rivolgersi all’estero per reperire personale sanitario è servita a dare continuità a servizi pubblici socio-sanitari che rispondono ad esigenze primarie delle persone non autosufficienti del nostro territorio e delle loro famiglie – commenta Antonio Buzzi, vicepresidente Confcooperative Romagna e presidente del Consorzio Solco -. Le ingenti assunzioni di infermieri che l’Ausl ha dovuto fare in questi ultimi due anni, hanno sottratto personale che stava lavorando nelle Case Residenza Anziani, nei Centri Residenziali per Disabili, ecc, e i nuovi diplomati in uscita dai percorsi universitari erano e sono ancora molto pochi. Il rischio era di non poter più garantire questi servizi. Se abbiamo retto fino ad ora lo dobbiamo all’impegno straordinario dei soci lavoratori che da due anni a questa parte hanno rinunciato alle ferie e si sono caricati di ore di straordinario. A loro va tutta la nostra riconoscenza».

Nelle prossime settimane è previsto l’arrivo di altri 30 infermieri da Tunisia, India e Albania per un totale di 36 professionisti.

L’operazione è stata possibile grazie a una procedura semplificata prevista dal Testo unico Immigrazione e a una deroga legislativa valida fino al 31 dicembre 2022, introdotte per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario. Queste procedure consentono di accelerare le operazioni di ingresso di infermieri e professionisti sanitari stranieri nel nostro paese, per impiegarli in strutture anche private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza covid.

Il gruppo arrivato ieri a Ravenna con regolare visto d’ingresso dovrà ora osservare il periodo di quarantena previsto per legge e attendere di ricevere il permesso di soggiorno.

Nel frattempo grazie al piano di accoglienza messo a punto da Confcooperative Romagna e Solco Ravenna con la cooperativa LibrAzione, i nuovi arrivati verranno accolti in appartamenti dislocati in tutta la provincia, vicino alle strutture e ai servizi in cui verranno inseriti, e riceveranno tutta l’assistenza necessaria per il disbrigo delle pratiche burocratiche.

In questo periodo, inoltre, frequenteranno un corso di italiano intensivo online, per essere pronti a integrarsi non appena sarà loro possibile.

MA I TUNISINI,ILSUPER GRENN PASS RICHIESTO AGLI OPERATORI SANITARI ITALIANI, LO HANNO PER POTER LAVORARE NELLE NOSTRE STRUTTURE SANITARIE? CARI INFERMIERI E MEDICI ITALIANI, VOI, SIETE SOLO E SOLTANTO DEI FANTOCCI PRIVI DI SPINA DORSALE E DIGNITÀ! ECCO DOVE VI HANNO PORTATO COLORO CHE, IN QUESTI DUE ANNI, VI HANNO INCULCATO DI METTERVI IN LOTTA SILENZIOSA A BRACCIA CONSERTE! MA FORSE NON LO CAPIRETE MAI!

19 Febbraio 2022 – Redazione Co.Te.Li- Fonte: CORCOM

Fra i firmatari nomi noti nel settore della data protection e grandi studi legali. “Saltate tutte le regole, collasso strutturale: intollerabile che un trattamento di dati personali sia spinto fino a questo punto”

Il Green Pass viola il Gdpr e scardina qualsiasi regola a livello nazionale e internazionale configurando una situazione al limite del collasso strutturale: questa, in sintesi, la posizione messa nero su bianco da un pool di 25 avvocati in un esposto presentato al Garante Privacy inviato il 14 febbraio.

SCARICA QUI IL DOCUMENTO ⤵️
https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/02/18121156/ESPOSTO.pdf

firmare la segnalazione anche giuristi noti nel campo della data protection, operativi in grand studi legali, nonché docenti ed esperti della materia. Ed è già partita una sorta di “call-to-action” sui social in cui si invitano altri colleghi ad aderire all’iniziativa. “Non crediamo possa essere tollerato oltre dal sistema giuridico – senza cioè un collasso strutturale – che un trattamento di dati personali sia spinto fino a questo punto di violazione normativa e di lucido perseguimento di obiettivi di castigo, oppressione economica e mentale, umiliazione”,scrive in un post su Linkedin l’avvocato Enrico Pelino, fra i firmatari dell’esposto.

E sempre su Linkedin l’avvocato Andrea Lisi, altro firmatario dell’esposto, evidenzia che “il Green Pass dovrebbe essere uno strumento (europeo) utilizzabile per favorire la libera circolazione negli e tra gli Stati membri, ma viene imposto nel nostro Paese come una presunta misura di garanzia che si baserebbe nei suoi presupposti sulla difesa della salute pubblica, ma così come è strutturato finisce per violare palesemente l’art. 32 della Costituzione (oltre che i principi basilari del Gdpr), operando peraltro goffamente un bilanciamento tra diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (e la limitazione di un diritto fondamentale quale il diritto al lavoro è incredibile per uno Stato come il nostro fondato su di esso)”.

Durissima la posizione espressa nel documento: “Abbiamo cioè la percezione che si stia agendo in completa illegalità”, si legge. Ed è lunga la lista delle contestazioni: “L’art. 35 del Gdpr impone che la Dpia sia effettuata “prima di procedere al trattamento”, che abbia requisiti netti, pesati fino alla frazione di grammo, che approdi, com’è ovvio nella situazione attuale, alla consultazione preventiva (art. 36 Gdpr), che sia ripetuta o aggiornata a ogni cambiamento, specie se più afflittivo. Siamo in attesa di esaminare la Dpia che avrebbe dovuto essere alla base, per esempio, del DL 172/2021 o del DL 229/2021 o del DL 1/2022 o del DL 5/2022. La verità è che sono saltate tutte le regole. Quelle degli artt. 5, 6, 9, 25, 35, 36 GDPR, degli artt. 8 e 52 Cdfue, del divieto di discriminazione contenuto al cons. 36 Reg. (Ue) 2021/953 e ribadito più volte nel parere congiunto Edps-Gepd n. 4/2021. Basterebbe la contrarietà con una sola di queste norme a dichiarare immediatamente illecito il trattamento”.

I 25 giuristi si appellano al Garante Privacyaffinché “ripristini lo stato di legalità conformemente al proprio mandato istituzionale, dichiarando illecito, nella sua declinazione italiana, il trattamento di dati personali “certificazione verde” introdotto con DL 52/2021 e successivi atti normativi, e per l’effetto ne disponga la limitazione definitiva e il divieto in applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. f) Gdpr, ponendo in tal modo fine al più vessatorio, distopico e distorsivo esperimento sui dati personali finora attuato dall’istituzione della Repubblica”.

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Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia  MC Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di professionisti (insegnanti, economisti, medici, avvocati, ecc.) formatosi con l’unico intento di collaborare per la difesa della libertà di espressione (redefefefefer ed€5 tt t t art. 21 della Costituzione Italiana e art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea) e per la ricerca e condivisione della verità sui principali argomenti e fatti di rilevanza sia locale che globale]

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https://cataniacreattiva.it/green-pass-esposto-di-25-giuristi-al-garante-privacy-siamo-agli-antipodi-del-gdpr/

13 Febbraio 2022 – di Avv. Andrea Perillo (Avvocati Ultima Linea)

Sembrano i giorni del risveglio…. Molti mi fanno domande… e io provo a spiegare che il Lasciapassare Verde è il fine…non il mezzo! 

Provo a far capire che quando si scansiona il codice QR il Governo sa esattamente chi sei e dove sei…sa quante persone sono entrate in un ristorante… può bloccare l’accesso a qualsiasi cosa, ad esempio un servizio pubblico, anche essenziale, … sa quanto e dove spendono i loro soldi i cittadini… poi può fare il salto…e decidere chi può accedere a determinate cose e chi no…Voi direte: ma se io rispetto le regole cosa devo temere? 

Giustissimo! 

Però abbiamo visto che e’ proprio lo Stato che non le rispetta.

Non bisogna solo vederla dal punto di vista della sanzione, tu sbagli io ti blocco, ma anche della scelta, tu non fai quello che ti dico io ti blocco.

Se al potere va qualcuno a cui fa comodo che i cittadini facciano certe cose e altre no…allora il gioco è fatto!

Ad esempio il Governo può decidere…per un mese il Lasciapassare Verde di chi non ha messo l’impianto fotovoltaico sul tetto di casa, oppure di chi non compra un veicolo elettrico…viene bloccato.

Quindi chi decide cosa è giusto o cosa e sbagliato?

Potremmo avere un gruppetto di criminali al governo che decidono tutto e noi non potremmo farci nulla.

Ecco perché non si possono legare i diritti fondamentali all’esibizione di un Lasciapassare di Stato.

Chi viola le leggi deve essere perseguito nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione.

Chi oggi pensa che il GP sia una misura sanitaria sta vivendo un illusione, lo so che è difficile crederlo ma è così.

07 Febbraio 2022 – Redazione

BENVENUTO RISVEGLIO…..E IL GIOCO FINISCE QUI!
Per la formazione Under 17 della Polisportiva Carignano, militante nel girone “D” del campionato regionale di categoria, non ci saranno più partite o allenamenti. Il motivo? L’obbligo di green pass rafforzato – ovvero la vaccinazione – per chi svolge attività agonistica. Siano esse partite o allenamenti.

Giovani calciatori rifiutano il vaccino

Un numero importante di calciatori avevano detto “no” alla vaccinazione. E così, il presidente Guido Pochettino ha dovuto compiere un gesto che è un pugno nello stomaco per qualsiasi patron: ritirate la formazione, comunicando la rinuncia alla Figc con una posta elettronica certificata datata 28 gennaio 2022 e inviata al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta.

Come precisato dal giudice sportivo, la Polisportiva Carignano risulterà ultima classificata: le squadre che dovevano giocare contro, fruiranno di un 3-0 a tavolino. E a fine anno arriverà la retrocessione nella categoria provinciale. www.torinotoday.it

SARÀ PURE UN PUGNO NELLO STOMACO PER IL SUO PORTAFOGLI, PRESIDENTE, MA PER NOI E’ UNA GRANDE SODDISFAZIONE SAPERE CHE, DEI RAGAZZI, HANNO AVUTO LE PALLE PER OPPORSI A LEI E A TUTTI GLI OPPRESSORI DI QUESTO PAESE. SPERO CHE L’ESEMPIO SIA SEGUITO DA MOLTE ALTRE SQUADRE CALCISTICHE….OLTRE CHE DA TUTTE LE ALTRE FEDERAZIONI SPORTIVE DEL CONI!

Marzia MC Chiocchi

07 Febbraio 2022 – Redazione Co.Te.Li

Si dice sempre che una delle più grandi risorse del nostro Paese sia il turismo. Peccato che per colpa di una gestione sempre più folle di questo governo, ormai nei giornali internazionali fra le mete consigliate per andare in vacanza l’Italia non appare più. Persino i tag usati dai siti Internet non comprendono mai l’Italia tra le mete da raggiungere. E anche questo, nell’epoca della rete, è un dettaglio assai significativo. Per renderci meglio conto della situazione, è interessante riprendere un articolo pubblicato dal prestigioso Guardian, che racconta questo: “I viaggiatori sono stati avvertiti di controllare i loro piani di vacanza a metà termine per assicurarsi che soddisfino le regole di vaccinazione Covid quando viaggiano verso le destinazioni dell’UE poiché un numero crescente di paesi impone nuove restrizioni”. L’Italia è tra questi, e viene sconsigliata proprio per la troppa burocrazia e le troppe regole. 

“Le persone che viaggiano in Italia potrebbero trovare più difficile recarsi in ristoranti, musei e altri luoghi al chiuso se non sono stati potenziati. I leader del turismo hanno esortato i ministri a negoziare con i paesi europei per prevenire scene caotiche negli aeroporti mentre l’industria dei viaggi inizia a riprendersi”. Chris Rowles, presidente di Aito, che rappresenta le compagnie di viaggio specializzate spiega al Guardian: “Ormai è troppo tardi perché i regolamenti cambino. I viaggiatori, in particolare con i minori di 18 anni, dovranno essere attenti e ben consapevoli delle normative dei singoli paesi per garantire che possano viaggiare senza problemi”.

Craig Burton, amministratore delegato di Ski Solutions, ha affermato: “Le regole all’interno dei paesi suonano spaventose, ma è gestibile. Sono stato in Italia la scorsa settimana. Hanno il Super Green pass verde. Scarichi il codice QR dalla tua app del SSN, lo salvi come screensaver, lo mostri agli impianti di risalita e poi vai”. Paul Charles, amministratore delegato della società di consulenza di viaggio PC Agency, ha dichiarato: “Nel complesso, è chiaro che siamo in una fase di terra di nessuno uscendo dalla pandemia. Sta causando molta confusione perché le persone devono fare calcoli su quando hanno avuto il vaccino e, se hanno figli, se hanno avuto abbastanza vaccini. 

“Stiamo vedendo emergere un puzzle di restrizioni e i clienti sceglieranno un posto più facile da raggiungere”, afferma Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA, l’associazione di categoria dei tour operator nelle destinazioni europee. “Questo è stato un fenomeno ai margini della consapevolezza della maggior parte dei viaggiatori. Ora si ritroveranno in mezzo a tutto questo. Siamo abituati a vedere viaggiatori extracomunitari in coda per entrare a Parigi o in Italia. Ora i cittadini britannici faranno parte di quella coda”.

Fonte: IlParagone

_________________________[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia MC Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di professionisti (insegnanti, economisti, medici, avvocati, ecc.) formatosi con l’unico intento di collaborare per la difesa della libertà di espressione (art. 21 della Costituzione Italiana e art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea) e per la ricerca e condivisione della verità sui principali argomenti e fatti di rilevanza sia locale che globale]

06 Febbraio 2022 – Redazione

 «Non bastavano tutti i problemi causati dalla pandemia, da quando siamo costretti a controllare il Green pass il nostro lavoro è diventato ancora più difficile». È la testimonianza di Ylenia Faucci, titolare della cartoleria Grafikart di viale Comaschi a Cascina alle prese con i nuovi obblighi relativi alla carta verde per l’accesso alle attività commerciali. «Dal primo febbraio dobbiamo verificare il possesso del Green pass base a tutti coloro che entrano in negozio, ma questa regola è un boomerang per noi imprenditori. Alcuni clienti sono infastiditi, se la prendono con noi che applichiamo una regola imposta dal Governo. Non entriamo nel merito se sia giusto o sbagliato, quel che è certo è la reazione esagerata e a volte pretestuosamente polemica». No, invece hanno ragione, diciamo noi. È quanto ha riportato il Tirreno.

La testimonianza dell’imprenditrice vale più di mille parole: «Alcuni clienti ci hanno chiesto “Avete aderito anche voi?”, altri ci dicono Non ve lo mostro, i controlli sono a campione”, altri escono e dicono che compreranno le stesse cose su internet. Tutto questo è mortificante, siamo trattati come controllori, quando invece l’ultima cosa che vorremmo fare è creare un disagio ai nostri clienti. Non capiscono che non si tratta di aderire o meno. È una regola e come tale dobbiamo rispettarla per la sicurezza di tutti». Pure i vaccinati sono contagiosi, il Green Pass non ha alcuna logica sanitaria e va tolto. Dovevate ribellarvi, ma è troppo tardi ormai.

06 Febbraio 2022 – Redazione

«Senza paura della dittatura»

Con questo slogan molti torinesi hanno raggiunto piazza Vittorio Veneto alla fine di un corteo partito ieri pomeriggio da piazza Castello.

Un migliaio di persone hanno attraversato corso San Maurizio e via Rossini, dove per alcuni minuti si sono fermati davanti alla sede Rai al grido «Giornalisti terroristi».

In piazza Vittorio invece la manifestazione è sfociata in un «aperitivo in mezzo alla strada», con bottiglie di alcolici e altre bevande.
«Così ci riprendiamo i nostri spazi come presto ci riprenderemo i nostri posti di lavoro» hanno detto nell’intervento che ha concluso il corteo.

Riprendersi la libertà

«Se due persone fumano sotto il cartello “vietato fumare” gli fanno la multa. Se venti persone fumano sotto il cartello “vietato fumare”, viene chiesto loro di spostarsi. Se duecento persone fumano sotto il cartello “vietato fumare”, viene tolto il cartello».

https://twitter.com/RadioGenova/status/1490231633370390529?s=20&t=sb7CEjO4CcZ6Kj0zNBTTCw

SEMPRE PIU CITTA’ STANNO PRENDENDO ESEMPIO DA TORINO. FORZA!!!!!!

Fonte: LaPekoranera

Anche a Livorno stessa cosa. In centinaia Si sono dati appuntamento alle 18 di venerdì 4 febbraio, in piazza del Luogo Pio per un aperitivo “fai da te” nel quale ognuno era stato invitato a portare qualcosa per sé e per gli altri. Per la maggior parte erano adulti e anche famiglie, che hanno risposto all’appello di “Libertà Livorno” e che si sono presentati in Venezia “armati” di bibite e snack, consumati poi lungo le spallette. Un ritrovo assolutamente pacifico, al termine del quale i partecipanti, prima di andare via, hanno ripulito l’area.