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09 Febbraio 2022 – Redazione

Hanno preso carta e penna, o meglio computer e tastiera, per scrivere una lettera aperta al Governo e alla Regione Veneto per protestare contro una parte delle nuove regole per l’attività scolastica in tempo di Covid, in particolare dove si distinguono gli alunni vaccinati da quelli non vaccinati.

Sono già più di 150, ma le adesioni stanno crescendo anche in queste ore, le firme di insegnanti e dirigenti scolastici sotto la lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, all’assessore all’Istruzione Elena Donazzan e al direttore generale dell’USR Veneto Carmela Palumbo.

“Siamo un gruppo di insegnanti e dirigenti della provincia di Treviso, accomunati dalla professione, non da specifiche appartenenze politiche, né da etichette di altro tipo”, esordiscono nel testo riferendosi al decreto legge entrato in vigore venerdì 4 febbraio e relativo alle “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

I firmatari scrivono di aver apprezzato l’intenzione del Governo di ridurre il più possibile la didattica a distanza e ancor di più l’innalzamento del numero di positivi per classe prima di far scattare le misure di sospensione delle lezioni, così come la riduzione della quarantena da dieci a cinque giorni.

“Ahinoi questo vale solo per la scuola primaria e per l’infanzia. Questo nostro sollievo deriva sia dalla comprensione del fatto che il quadro sta evolvendo in modo finalmente positivo, per tutta la popolazione, sia dal fatto che, a scuola, si cercherà di ridurre l’impatto della Didattica a Distanza, che è stata un utile palliativo alla non frequenza scolastica. Da insegnanti e genitori siamo, però, consapevoli che esse non potranno mai porsi come un’alternativa davvero valida alla didattica in presenza”.

I toni della missiva cambiano quando si tocca l’argomento successivo: “Abbiamo appreso con indignazione la notizia che il nuovo decreto prevede la distinzione di trattamento scolastico tra alunni vaccinati/guariti e alunni non vaccinati. Questa norma ci sembrava già iniqua quando proposta ed attuata nella scuola secondaria; ci risulta ancora più inaccettabile se applicata alla scuola primaria”.

Citando l’articolo 3 della Costituzione, che afferma il principio che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge e impone alla Repubblica di rimuovere “gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, i firmatari sottolineano l’esistenza di una discriminazione in base alle condizioni di salute e le scelte sanitarie.

“Trovarsi nella situazione di dover controllare il Green pass per poter accogliere o meno nella scuola dell’obbligo un alunno per noi è inaccettabile. Non ce la sentiamo di guardare negli occhi i nostri alunni e dire loro ‘Tu puoi stare a scuola perché hai un lasciapassare’ sapendo di contraddire quanto insegnato con tanta passione e con tanta convinzione”.

Riferendosi ancora alla Costituzione, articolo 34 sulla scuola aperta a tutti, obbligatoria e gratuita, gli insegnanti ribadiscono di non volere “che i nostri bambini siano distinti tra vaccinati e non vaccinati, non vogliamo che essi stessi si riconoscano tra loro per una etichetta. Questa norma, oltretutto, carica anche gli alunni non vaccinati della scuola primaria di un peso che non è una loro responsabilità, ma una scelta (lecita peraltro) delle loro famiglie”.

Chiudendo la loro lettera, i firmatari sottolineano che l’opportunità di ricevere la migliore istruzione possibile, quella in presenza, non può essere un riconoscimento dato solo alle famiglie che hanno effettuato la scelta vaccinale per i loro figli. “Per noi insegnanti, il diritto all’istruzione ha il volto di Marco, di Hajar, di Marina, di Andi, di Giacomo… ha il volto di ciascuno dei nostri alunni e delle nostre alunne. Non vogliamo sapere se sono vaccinati contro il Covid o se non lo sono, se hanno già contratto il virus nell’ultimo periodo. A nessun bambino è mai stato chiesto di frequentare la scuola a distanza perché non vaccinato contro epatite B, pneumococco, morbillo…o una delle dieci vaccinazioni già riconosciute dallo Stato come obbligatorie. La scuola è un bene e un diritto per tutti i bambini”.

Le firme provengono in gran parte dal trevigiano, ma anche da altre province venete. Ci sono insegnanti di Istituti Comprensivi di Altivole, Asolo, Breganze, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Cologna Veneta, Conegliano, Cornuda, Follina e Tarzo, Giavera del Montello, Mira, Montebelluna, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Preganziol, Quero Vas, Resana, San Martino di Lupari, San Zenone degli Ezzelini, Sandrigo, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tezze sul Brenta, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vedelago, Villa Estense, Volpago del Montello. La firma l’hanno messa anche insegnanti di alcune scuole per l’infanzia e istituti superiori.

Fonte: Qdpnews.it

10 Dicembre 2021 – Redazione Co.Te.Li

E’ stata pubblicata dal MIUR una circolare operativa per l’applicazione dal 15 Dicembre dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’obbligo a partire dal 15 Dicembre 2021 si applica al : “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”

Viene indicato che chi lavora a scuola ma non fa parte “del personale scolastico” (operatori a supporto dell’inclusione scolastica, addetti alle mense, pulizie, eccetera) NON ricadono nell’obbligo del DL 172. Ovviamente per queste categorie di lavoratori ad oggi permane l’obbligo di greenpass base per effetto del DL 127 convertito in legge 165/2021.

NUMERO DI DOSI

In accordo con i termini previsti dal Ministero della Salute l’obbligo comprende sia il ciclo primario (due dosi per tutti i prodotti disponibili ad eccezione del Johnson and Johnson il cui ciclo primario consisteva in una sola dose) che la terza dose “booster” a distanza di 150 giorni dalla seconda dose. Viene però specificato che di fatto i termini della terza dose sono quelli previsti per il “greenpass rafforzato”, ovvero 9 mesi (“pertanto “la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi”).

ESENZIONE DALL’OBBLIGO

“La vaccinazione può essere omessa o differita in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del ministero della salute”.

Al momento secondo la circolare 53922 del 25 Novembre questi certificati hanno scadenza al 31 Dicembre 2021 e il dirigente scolastico può cambiare mansione per “evitare rischio di diffusione del contagio ma senza decurtazione della retribuzione”.

Ricordiamo che chi possiede questa esenzione NON deve neanche fare i tamponi in quanto l’obbligo di possesso della certificazione verde (“greenpass base”) non si applica ai soggetti esentati dalla campagna di vaccinazione.

PROCEDURA DI CONTROLLO

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurati dai dirigenti scolastici o dai responsabili delle strutture dove vige l’obbligo. Le informazioni possono essere acquisite mediante le consuete modalità previste dal DPCM e “saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”. E’ lecito pertanto attendersi procedure che saranno diversificate a seconda delle regioni: dal controllo automatico con la piattaforma attualmente usata per il greenpass fino alle singole richieste per la verifica dell’adempimento verso il docente o il personale ATA.

La non regolarità consiste nel non aver effettuato la vaccinazione o non aver “presentato la richiesta di vaccinazione”. Pertanto da una lettura della nota operativa dovrebbero risultare “in regola” anche tutti coloro che avranno presentato richiesta di vaccinazione e questa risulti nel sistema dove viene effettuata la verifica automatizzata.

Per chi non è in regola il dirigente / responsabile invierà un invito scritto (non viene specificata la forma per cui non si possono escludere comunicazioni a mano, via mail, pec, raccomandata, ecc.) a produrre entro 5 giorni una delle documentazioni necessarie a non essere sospesi:

a) documentazione comprovante la vaccinazione (nei casi in cui questa non sia registrata nella piattaforma di controllo)

b) omissione / differimento (come specificato in precedenza)

c) richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito

d) insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale (in questa casistica potrebbero ricadere anche i “guariti” qualora la piattaforma di controllo non abbia registrato correttamente il dato)

IMPORTANTE: “Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”

Come avevamo già anticipato dalla lettura del testo durante questi 5 giorni si PUO’ CONTINUARE A LAVORARE mediante “greenpass base”.

Analogamente anche per chi presenta la richiesta di vaccinazione / appuntamento (da eseguirsi massimo entro 20 giorni) si potrà continuare a lavorare regolarmente (“nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”)

SOSPENSIONE DA LAVORO

La sospensione avviene a seguito della “mancata presentazione della documentazione” descritta precedentemente. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati ma è garantita la conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione è valida fino “alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”

Pertanto per chi deciderà di vaccinarsi, una volta sospesi, si riacquisisce il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa appena somministrata la prima dose.

Il personale sospeso può essere sostituto con contratti a tempo determinato che si risolvono nel momento in cui cessa la sospensione.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Per quanto riguarda i nuovi contratti a tempo determinato il MIUR precisa che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale sia requisito per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (“si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro” )

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nella circolare il MIUR ricorda che “l’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19”

Pertanto pare che oltre alla sospensione da lavoro si incorra anche in una sanzione che va da 600€ a 1500€ .

Per chi ha l’obbligo di controllo ma non lo effettua invece la sanzione va da 400€ a 1000€

Su questa parte sanzionatoria faremo un approfondimento perché nel caso del greenpass a lavoro si incorre nella sanzione solo se si accede a luogo di lavoro senza certificazione mentre chi dichiara di non averlo non ha retribuzione ma non è prevista la sanzione. Rimane poi da approfondire chi è il soggetto titolato ad emettere una sanzione amministrativa per questa violazione.

Fonti: ⤵️⤵️⤵️

https://telegra.ph/CIRCOLARE-MIUR-OBBLIGO-VACCINALE-12-11

http://www.clivatoscana.com/2021/12/11/circolare-miur-obbligo-vaccinale/

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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia  Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di medici ed avvocati, formatosi con l’unico intento di collaborare per la ricerca e condivisione della Verità sui principali fatti di rilevanza sia nazionale, che europea, che mondiale]

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